Art. 10 
 
              Modifiche al regolamento regionale 3/2010 
 
    1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  14  (Contributi  per  la  promozione  della  cooperazione,
dell'associazionismo e  delle  attivita'  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti). - 1. La Regione, in attuazione dell'articolo  10,  comma
2, della legge e nel rispetto della normativa comunitaria in  materia
di aiuti di Stato, concede contributi alle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello regionale delle cooperative della  pesca  e
dell'acquacoltura,   alle   associazioni    nazionali    maggiormente
rappresentative a livello regionale delle imprese di  pesca  e  delle
imprese  di  acquacoltura  ed  alle  rappresentanze  regionali  delle
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  di  riferimento  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi,  sulla  base  di
progetti predisposti  dai  soggetti  interessati  secondo  i  criteri
stabiliti  nei  bandi  pubblici  ai  sensi  dell'articolo   17,   per
l'attuazione di misure di interesse comune di cui all'articolo 37 del
regolamento CE 1198/2006, ad eccezione della lettera n) del  comma  1
del medesimo articolo.". 
    2.  Al  comma  1  dell'articolo  17,  le  parole:   "sentite   le
commissioni  consultive  per   la   pesca   e   l'acquacoltura,   ove
costituite," sono soppresse.