Art. 10 Modifiche al regolamento regionale 3/2010 1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Contributi per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attivita' in favore dei lavoratori dipendenti). - 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, concede contributi alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura ed alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di progetti predisposti dai soggetti interessati secondo i criteri stabiliti nei bandi pubblici ai sensi dell'articolo 17, per l'attuazione di misure di interesse comune di cui all'articolo 37 del regolamento CE 1198/2006, ad eccezione della lettera n) del comma 1 del medesimo articolo.". 2. Al comma 1 dell'articolo 17, le parole: "sentite le commissioni consultive per la pesca e l'acquacoltura, ove costituite," sono soppresse.