Art. 3 
 
                Compiti e modalita' di funzionamento 
                    delle commissioni consultive 
 
    1. Le commissioni consultive esprimono pareri in materia di pesca
e di acquacoltura relativamente al distretto di pesca interessato, su
richiesta della Regione ovvero di almeno  un  terzo  dei  membri.  Le
commissioni  consultive  predispongono  inoltre  studi   e   indagini
conoscitive concernenti le attivita' di pesca, di acquacoltura  e  le
attivita' ad esse connesse. 
    2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere. 
    3. Le commissioni consultive sono convocate  dal  presidente,  in
sessione  ordinaria,  almeno  una  volta  l'anno  e  possono  essere,
altresi', convocate qualora ne faccia richiesta almeno un  terzo  dei
membri. 
    4. Le commissioni consultive sono convocate mediante  avviso  nel
quale sono indicati gli argomenti  iscritti  all'ordine  del  giorno,
inviato a ciascuno dei componenti almeno  dieci  giorni  prima  della
data fissata per la riunione. In caso  di  comprovata  urgenza  detto
termine puo' essere ridotto a tre giorni. 
    5. Le sedute delle commissioni consultive sono valide,  in  prima
convocazione,  con  l'intervento  della  maggioranza   assoluta   dei
componenti e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno  un
terzo dei componenti. 
    6. Le deliberazioni delle commissioni consultive sono adottate  a
maggioranza dei voti espressi ed in caso di parita' prevale  il  voto
del presidente. 
    7. Le funzioni di segretario delle  commissioni  consultive  sono
svolte  da  un  funzionario  della  struttura  decentrata   regionale
competente in materia di pesca ed acquacoltura. Il segretario  redige
processo verbale delle riunioni, ne cura la conservazione ed  adempie
ad ogni compito affidatogli dal presidente. 
    8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, ai  componenti
delle commissioni consultive non compete alcuna indennita'. 
    9. In caso di  dimissioni  di  un  componente  delle  commissioni
consultive, il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto,
la nomina  di  un  nuovo  membro,  per  la  sostituzione  del  membro
dimissionario nel restante periodo  di  durata  in  carica  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3. 
    10.  Nello  svolgimento  dei  propri  compiti,   le   commissioni
consultive garantiscono, ai sensi dell'articolo  7,  comma  2,  della
legge,  il  raccordo  con  le  Capitanerie  di  porto  presenti   sul
territorio.