Art. 3 Compiti e modalita' di funzionamento delle commissioni consultive 1. Le commissioni consultive esprimono pareri in materia di pesca e di acquacoltura relativamente al distretto di pesca interessato, su richiesta della Regione ovvero di almeno un terzo dei membri. Le commissioni consultive predispongono inoltre studi e indagini conoscitive concernenti le attivita' di pesca, di acquacoltura e le attivita' ad esse connesse. 2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere. 3. Le commissioni consultive sono convocate dal presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno e possono essere, altresi', convocate qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. 4. Le commissioni consultive sono convocate mediante avviso nel quale sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inviato a ciascuno dei componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza detto termine puo' essere ridotto a tre giorni. 5. Le sedute delle commissioni consultive sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti. 6. Le deliberazioni delle commissioni consultive sono adottate a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. Le funzioni di segretario delle commissioni consultive sono svolte da un funzionario della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura. Il segretario redige processo verbale delle riunioni, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente. 8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, ai componenti delle commissioni consultive non compete alcuna indennita'. 9. In caso di dimissioni di un componente delle commissioni consultive, il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto, la nomina di un nuovo membro, per la sostituzione del membro dimissionario nel restante periodo di durata in carica ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 10. Nello svolgimento dei propri compiti, le commissioni consultive garantiscono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, il raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.