Art. 4 
 
                  Concessione del marchio regionale 
 
    1. La Regione concede l'uso del marchio regionale  collettivo  di
qualita' di cui all'articolo 11, comma 2,  della  legge,  di  seguito
denominato marchio  regionale,  ad  imprenditori  ittici,  singoli  o
associati, per determinati prodotti ittici che  rispettino  specifici
requisiti e livelli di qualita' individuati ai  sensi  del  comma  2,
lettera  b),  ed,  in  particolare,  per  le  seguenti  categorie  di
prodotti: 
      a) pesce fresco derivante da cattura; 
      b) pesce fresco da allevamento; 
      c) pesce fresco lavorato e trasformato. 
    2. La Giunta regionale, con propria deliberazione: 
      a)  definisce  le  caratteristiche  ideografiche  del   marchio
regionale; 
      b) individua i prodotti ittici da ammettere all'uso del marchio
regionale ed  approva  i  disciplinari  d'uso  relativi  ai  suddetti
prodotti ittici; 
      c) indica i criteri per la concessione del marchio regionale; 
      d) determina il contenuto della domanda di concessione  all'uso
del marchio regionale ed approva il relativo modello di domanda. 
    3. Il marchio regionale di cui al comma 1, e' registrato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
(Codice della proprieta' industriale a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.