Art. 4 Concessione del marchio regionale 1. La Regione concede l'uso del marchio regionale collettivo di qualita' di cui all'articolo 11, comma 2, della legge, di seguito denominato marchio regionale, ad imprenditori ittici, singoli o associati, per determinati prodotti ittici che rispettino specifici requisiti e livelli di qualita' individuati ai sensi del comma 2, lettera b), ed, in particolare, per le seguenti categorie di prodotti: a) pesce fresco derivante da cattura; b) pesce fresco da allevamento; c) pesce fresco lavorato e trasformato. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione: a) definisce le caratteristiche ideografiche del marchio regionale; b) individua i prodotti ittici da ammettere all'uso del marchio regionale ed approva i disciplinari d'uso relativi ai suddetti prodotti ittici; c) indica i criteri per la concessione del marchio regionale; d) determina il contenuto della domanda di concessione all'uso del marchio regionale ed approva il relativo modello di domanda. 3. Il marchio regionale di cui al comma 1, e' registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.