Art. 5 Condizioni per l'uso del marchio regionale 1. Il marchio regionale e' utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e' apposto in maniera visibile sulla confezione del prodotto e/o su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto e che non possa: a) essere confuso con elementi grafici addizionali che ne rendano difficile la lettura; b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato. 2. I concessionari del marchio regionale possono utilizzare lo stesso per fini promozionali, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso. 3. Le associazioni di categoria, le organizzazioni professionali e gli enti pubblici possono utilizzare il marchio regionale esclusivamente per fini promozionali e divulgativi, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di pesca.