Art. 5 
 
             Condizioni per l'uso del marchio regionale 
 
    1. Il marchio regionale e' utilizzato esclusivamente  secondo  la
forma integrale, i colori ed i caratteri descritti nella delibera  di
cui all'articolo 4, comma  2,  lettera  a),  e'  apposto  in  maniera
visibile sulla confezione del prodotto e/o  su  etichette,  fascette,
involucri, cartellini penduli, in modo che sia  sempre  riscontrabile
il collegamento del marchio con il prodotto e che non possa: 
      a) essere confuso  con  elementi  grafici  addizionali  che  ne
rendano difficile la lettura; 
      b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o  il
suo significato. 
    2. I concessionari del marchio regionale  possono  utilizzare  lo
stesso per fini promozionali, nel rispetto  di  quanto  previsto  nel
presente regolamento e nei disciplinari d'uso. 
    3. Le associazioni di categoria, le organizzazioni  professionali
e  gli  enti  pubblici  possono  utilizzare  il   marchio   regionale
esclusivamente  per   fini   promozionali   e   divulgativi,   previa
autorizzazione della struttura regionale  competente  in  materia  di
pesca.