Art. 6 Domanda per la concessione d'uso del marchio regionale 1. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura domanda per la concessione d'uso del marchio regionale, redatta secondo i criteri indicati nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). 2. La Regione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica di ammissibilita' della stessa e di rispondenza ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), concede l'uso del marchio regionale. 3. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione d'uso del marchio regionale sono svolti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.