Art. 6 
 
       Domanda per la concessione d'uso del marchio regionale 
 
    1. I soggetti interessati  presentano  alla  struttura  regionale
competente in  materia  di  pesca  ed  acquacoltura  domanda  per  la
concessione d'uso del marchio regionale, redatta  secondo  i  criteri
indicati nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). 
    2.  La  Regione,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda,  previa  verifica  di  ammissibilita'  della  stessa  e   di
rispondenza ai criteri di cui all'articolo 4, comma  2,  lettera  c),
concede l'uso del marchio regionale. 
    3. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione  d'uso  del
marchio regionale sono svolti dall'Agenzia regionale per lo  sviluppo
e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione  dell'Agenzia  regionale
per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio  (ARSIAL),
previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.