Art. 8 
 
                Controlli e revoca della concessione 
 
    1. L' ARSIAL effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
p-bis),   della   legge   regionale   2/1995,   presso   le   aziende
concessionarie  del  marchio  regionale,  periodici   controlli   per
accertare il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  7.  I
suddetti controlli possono comprendere anche la raccolta di  campioni
da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali o accreditati. 
    2. Qualora, in conseguenza dei controlli di cui al comma 1, venga
accertata la violazione degli obblighi previsti  all'articolo  7,  l'
ARSIAL notifica all'azienda concessionaria il verbale di accertamento
della violazione e lo trasmette alla struttura  regionale  competente
in  materia  di  pesca  ed  acquacoltura,  la  quale  provvede   alla
sospensione  della  concessione  d'uso  del  marchio  regionale  fino
all'eliminazione delle cause di violazione  degli  obblighi  suddetti
ovvero alla revoca della concessione suddetta nel caso sia  accertato
il venir meno delle condizioni previste per l'uso.