Art. 8 Controlli e revoca della concessione 1. L' ARSIAL effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p-bis), della legge regionale 2/1995, presso le aziende concessionarie del marchio regionale, periodici controlli per accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7. I suddetti controlli possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali o accreditati. 2. Qualora, in conseguenza dei controlli di cui al comma 1, venga accertata la violazione degli obblighi previsti all'articolo 7, l' ARSIAL notifica all'azienda concessionaria il verbale di accertamento della violazione e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, la quale provvede alla sospensione della concessione d'uso del marchio regionale fino all'eliminazione delle cause di violazione degli obblighi suddetti ovvero alla revoca della concessione suddetta nel caso sia accertato il venir meno delle condizioni previste per l'uso.