Art. 9 Promozione ed organizzazione di campagne di educazione alimentare 1. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, campagne di educazione alimentare finalizzate a: a) favorire scelte alimentari consapevoli ed il consumo di prodotti ittici locali, in particolare delle specie meno conosciute dai consumatori, anche attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici; b) diffondere la conoscenza dei prodotti ittici locali, in modo da garantirne una maggiore qualificazione e valorizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione organizzata e dei mercati rionali; c) raccordare le iniziative promosse da enti, istituzioni ed organizzazioni presenti sul territorio. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito della programmazione regionale in materia di comunicazione ed educazione alimentare.