Art. 9 
 
                    Promozione ed organizzazione 
                di campagne di educazione alimentare 
 
    1. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge, campagne di educazione alimentare finalizzate a: 
      a) favorire scelte alimentari  consapevoli  ed  il  consumo  di
prodotti ittici locali, in particolare delle specie  meno  conosciute
dai consumatori,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  istituti
scolastici; 
      b) diffondere la conoscenza dei prodotti ittici locali, in modo
da garantirne una maggiore  qualificazione  e  valorizzazione,  anche
attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione organizzata e
dei mercati rionali; 
      c) raccordare le iniziative promosse da  enti,  istituzioni  ed
organizzazioni presenti sul territorio. 
    2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte  nell'ambito  della
programmazione regionale in materia di  comunicazione  ed  educazione
alimentare.