Art. 2 
 
                  Trasferimenti a favore dei comuni 
 
    1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro  prevista  dall'art.  13,
comma 7, lettera a), numero 3), della  legge  regionale  29  dicembre
2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai comuni a titolo di
quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, e' ripartita
in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art.
10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);  l'erogazione  e'  disposta  in
unica  soluzione  entro  il  15  novembre  2012  ed  e'   subordinata
all'avvenuta   approvazione   della   deliberazione   consiliare   di
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
    2.  L'importo  di  40  milioni  di  euro  portato  in   riduzione
dell'importo spettante a favore del sistema  delle  autonomie  locali
per l'anno 2012 dall'art. 13,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
18/2011 e' assegnato a favore dei comuni a titolo di quota parte  del
trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione e'  ripartita
in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art.
10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010;
l'erogazione e' disposta in unica soluzione entro il 30  giugno  2012
ed  e'  subordinata  all'avvenuta  approvazione  del  rendiconto   di
gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione e' altresi'  sospesa  fino
al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini  dei
dati previsti dall'art.  18,  comma  36,  della  legge  regionale  n.
18/2011. 
    3. Per le finalita' previste dal comma 2, e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2012-2014  e  del
bilancio per l'anno 2012. 
    4. All'onere di 40 milioni di euro  per  l'anno  2012,  derivante
dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante
storno di pari importo dall'unita'  di  bilancio  10.5.1.1176  e  dal
capitolo 9639 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. 
    5. L'amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  nel
2012 a favore dei comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti
un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e  in
unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in  misura  proporzionale
al trasferimento assegnato ai sensi dell'art. 10,  comma  6,  lettera
a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010. 
    6. Per le finalita' previste dal comma 5, e' autorizzata la spesa
di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unita'  di  bilancio
9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e  del  bilancio  per
l'anno 2012. 
    7.  All'onere  di  5.949.208  euro  per  l'anno  2012,  derivante
dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede  mediante
prelievo di pari importo dall'unita' di bilancio  10.7.1.3470  e  dal
capitolo 9700,  partita  100  «Accantonamenti  a  fondo  globale  per
interventi di riequilibrio a favore della comunita' regionale»  -  di
cui alla tabella Q,  riferita  all'art.  1,  comma  15,  della  legge
regionale n. 18/2011. 
    8. La disposizione di cui all'art.  10,  comma  49,  della  legge
regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010), e' sospesa  per  l'anno
2012 e le risorse statali a  essa  connesse  sono  assegnate  con  le
modalita' di cui al comma 9. 
    9. Con la legge  di  assestamento  per  l'anno  2012  la  Regione
assicura a favore dei comuni, per l'anno 2012 e a  fini  perequativi,
il conguaglio del minor  gettito  connesso  all'applicazione  in  via
anticipata  dell'imposta  municipale  propria.  Tale  conguaglio   e'
determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito,  in  base
alle certificazioni  di  cui  all'art.  18,  comma  36,  della  legge
regionale n. 18/2011 e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili.  La
medesima   legge   di   assestamento   definisce   il   criterio   di
determinazione  del  minor   gettito,   anche   in   relazione   alle
determinazioni statali in materia di quantificazione di tali  entrate
e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato  al  bilancio
regionale. 
    10. In relazione alle previsioni di  cui  al  comma  9,  ai  fini
dell'approvazione del bilancio  di  previsione  per  l'anno  2012,  i
comuni possono prevedere in  entrata  una  assegnazione  regionale  a
conguaglio. 
    11. Per le finalita' previste dal  comma  9,  e'  autorizzata  la
spesa di 12.960.792 euro per l'anno  2012  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di  nuova  istituzione  nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2012-2014 e del  bilancio  per  l'anno  2012,  con  la  denominazione
«Conguaglio  del  minor  gettito  connesso  all'applicazione  in  via
anticipata dell'imposta municipale propria». 
    12. All'onere di  12.960.792  euro  per  l'anno  2012,  derivante
dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, si provvede mediante
prelievo di pari importo dall'unita' di bilancio  10.7.1.3470  e  dal
capitolo 9700,  partita  100  «Accantonamenti  a  fondo  globale  per
interventi di riequilibrio a favore della comunita' regionale»  -  di
cui alla tabella Q,  riferita  all'art.  1,  comma  15,  della  legge
regionale n. 18/2011.