Art. 3 
 
Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei
  comuni e altre norme in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
 
    1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i comuni della  Regione
Friuli-Venezia Giulia deliberano  il  bilancio  di  previsione  entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al
fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali  contenute
nella medesima legge. 
    2. In via straordinaria, i comuni  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia  deliberano   il   rendiconto   di   gestione   dell'esercizio
finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012. 
    3. Per l'anno 2012 i comuni con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto  di
stabilita' con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme
regionali per l'approvazione del bilancio di previsione.  Per  l'anno
2012 i comuni con popolazione uguale o  inferiore  a  5.000  abitanti
deliberano l'adesione al patto di stabilita' entro  la  data  fissata
dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di  previsione.
Entro la medesima data  provvedono  alla  compilazione  e  successiva
trasmissione dei  modelli  relativi  al  monitoraggio  del  patto  di
stabilita', tramite il sistema web «finanza locale».