Art. 5 Altre norme di interesse degli enti locali 1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'importo risultante e' comunque arrotondato per eccesso all'unita' di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.». 2. Al comma 74 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2011 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2012». 3. All'art. 13 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 72, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4»; b) dopo il comma 81 e' inserito il seguente: «81-bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, e' presentata alla direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo e' concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed e' rendicontato dal comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.». 4. All'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco; d-ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.»; b) al comma 25, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La percentuale di cui al primo periodo e' elevata al 35 per cento per i comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).». 5. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012». 6. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 1/2006, le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro il 15 febbraio di ogni anno». 7. All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la lettera f) e' abrogata; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Comune di Polcenigo, in deroga ai criteri di cui al comma 1, e' aggregato a tutti gli effetti all'Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La Provincia di Pordenone nella zona del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Montereale Valcellina, svolge, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative gia' conferite alle Comunita' montane alla data di entrata in vigore della presente legge.». 8. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2011 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, interessati dalle disposizioni previste dalla presente legge e il cui organo di revisione scade nel corso dell'anno 2012, trovano applicazione le disposizioni concernenti l'organo di revisione economico-finanziaria previste per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». 9. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 35, commi da 8 a 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall'art. 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, come interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000). 10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto alcuni edifici da adibire a «centri diurni per anziani e abitare possibile» e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonche' alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale «Medio Friuli», con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012. 11. Dopo l'art. 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1995. Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimita'), e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali). - 1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. 2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi: a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero; b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali; c) stampa delle schede di votazione; d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti; e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale; f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione; g) trasporto del materiale elettorale ai comuni; h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative. 3. L'amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali. 4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati che provvedono a rimborsarli all'amministrazione regionale. 5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'amministrazione regionale. 6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione della meta'. 7. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali e circoscrizionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'amministrazione regionale, sono ripartite in ragione dei due terzi a carico del comune e di un terzo a carico della provincia. 8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui al comma 4, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. 9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. 10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 sono accertate e riscosse con riferimento all'unita' di bilancio 3.2.131 e al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.». 12. I commi 41 e 42 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali), sono abrogati. 13. Lo statuto del Consorzio Comunita' Collinare del Friuli puo' prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei comuni facenti parte del consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei comuni associati. 14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato e' equiparato alle unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni piu' favorevoli.