Art. 5 
 
             Altre norme di interesse degli enti locali 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo
il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'importo risultante  e'
comunque arrotondato per eccesso all'unita' di euro  superiore.  Tale
disposizione ha effetto dalla data  di  approvazione  della  delibera
giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo  del
presente comma.». 
    2. Al comma 74 dell'art. 11 della legge regionale n.  18/2011  le
parole «entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il  30  settembre
2012». 
    3. All'art. 13 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) alla lettera e) del comma  72,  le  parole  «comma  2»  sono
sostituite dalle parole «comma 4»; 
      b) dopo il comma 81 e' inserito il seguente: 
      «81-bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al
comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del  progetto
da realizzare, e' presentata alla direzione competente in materia  di
autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo  e'  concesso
ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed e' rendicontato  dal  comune
beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'art. 42  della
legge regionale n. 7/2000.». 
    4. All'art. 12 della legge regionale  30  dicembre  2008,  n.  17
(Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti: 
      «d-bis) l'indebitamento contratto  per  investimenti  destinati
alla salvaguardia dei siti Unesco; 
      d-ter) l'indebitamento  contratto  per  investimenti  destinati
alla realizzazione  dei  progetti  relativi  ai  piani  integrati  di
sviluppo urbano sostenibile.»; 
      b) al comma 25, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«La percentuale di cui al primo periodo e' elevata al  35  per  cento
per i comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale  dei
comuni, di cui alla legge regionale 31  marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale).». 
    5. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio  2010,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2010-2012), le parole «31 marzo 2012» sono sostituite  dalle
parole «31 dicembre 2012». 
    6. Al comma 5 dell'art.  27  della  legge  regionale  1/2006,  le
parole «entro il 31 gennaio  di  ogni  anno»  sono  sostituite  dalle
parole «entro il 15 febbraio di ogni anno». 
    7. All'art. 2 della legge  regionale  11  novembre  2011,  n.  14
(Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento  locale   in
territorio montano. Istituzione delle  Unioni  dei  comuni  montani),
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 la lettera f) e' abrogata; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Comune di Polcenigo, in deroga ai criteri di cui  al
comma 1, e' aggregato a tutti gli effetti  all'Unione  montana  delle
Valli delle Dolomiti Friulane.»; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. La Provincia  di  Pordenone  nella  zona  del  Livenza,
comprendente  i  Comuni  di  Aviano,  Budoia,  Caneva  e   Montereale
Valcellina,  svolge,  in  conformita'  al  proprio  ordinamento,   le
funzioni amministrative gia' conferite alle  Comunita'  montane  alla
data di entrata in vigore della presente legge.». 
    8. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale  n.  14/2011
e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra  5.001  e  15.000
abitanti, interessati  dalle  disposizioni  previste  dalla  presente
legge e il cui organo di revisione scade nel  corso  dell'anno  2012,
trovano  applicazione  le  disposizioni   concernenti   l'organo   di
revisione economico-finanziaria previste per i Comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti.». 
    9. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 35, commi da  8
a 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'), continua a trovare applicazione per gli enti  locali
del Friuli-Venezia Giulia la disposizione di cui all'art. 1, comma 1,
della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni  sul  sistema
della Tesoreria Unica  nel  territorio  regionale),  come  modificato
dall'art.  38,  comma  1,  della   legge   regionale   1/2000,   come
interpretata  autenticamente  dall'art.  1,  comma  2,  della   legge
regionale 3 luglio 2000, n. 13  (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria 2000). 
    10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento
avente a oggetto alcuni edifici  da  adibire  a  «centri  diurni  per
anziani e abitare possibile» e inerente, in particolare, all'acquisto
e alla ristrutturazione di un immobile in  Sedegliano  da  adibire  a
centro  diurno  per  anziani,   nonche'   alla   ristrutturazione   e
all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia  in  Lestizza
per  la  costruzione  di  un  centro  diurno  polivalente,   previsti
nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4  agosto  2008,  tra  la
Regione e l'Associazione intercomunale «Medio Friuli»,  con  Codroipo
quale Comune capofila,  a  valere  sulle  risorse  ASTER  2007,  sono
fissati rispettivamente al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012. 
    11. Dopo l'art. 6 della legge  regionale  15  marzo  2001,  n.  9
(Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali,  nonche'
modifiche e integrazioni alla legge regionale  n.  14/1995.  Modifica
all'art.  29  della  legge  regionale  n.  49/1991   concernente   le
deliberazioni soggette al controllo di legittimita'), e' inserito  il
seguente: 
    «Art.  6-bis  (Disposizioni  in  materia  di   spese   elettorali
concernenti le elezioni provinciali e comunali). - 1.  Le  spese  per
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni  dei  consigli
provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma
2, sono a carico degli enti ai  quali  i  consigli  appartengono.  Le
spese   inerenti   all'attuazione   delle   elezioni   dei   consigli
circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. 
    2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a
proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi: 
      a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero; 
      b) stampa dei manifesti  recanti  i  nomi  dei  candidati,  dei
candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali; 
      c) stampa delle schede di votazione; 
      d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle
pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione e per le operazioni degli uffici  competenti  in  materia  di
attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti; 
      e) stampa di tutte le pubblicazioni  e  manifesti  a  carattere
informativo sul procedimento elettorale; 
      f) stampa  delle  pubblicazioni  relative  ai  risultati  della
votazione; 
      g) trasporto del materiale elettorale ai comuni; 
      h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie
effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere  elettorali
e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative. 
    3.  L'amministrazione  regionale  rimborsa  ai  comuni  le  spese
occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei  candidati,
dei  candidati  al  ballottaggio  e  degli  eletti  per  le  elezioni
comunali. 
    4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite
dall'amministrazione regionale; i  relativi  oneri  fanno  carico  ai
comuni interessati che provvedono a  rimborsarli  all'amministrazione
regionale. 
    5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello
sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai  commi  2  e  3
sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative
spese fanno carico all'amministrazione regionale. 
    6.  In  caso  di   contemporaneo   svolgimento   delle   elezioni
provinciali con le elezioni comunali, tutte  le  spese  derivanti  da
adempimenti   comuni   alle   elezioni   che   non    fanno    carico
all'amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione
della meta'. 
    7.  In  caso  di   contemporaneo   svolgimento   delle   elezioni
provinciali con le elezioni comunali  e  circoscrizionali,  tutte  le
spese derivanti da adempimenti comuni alle  elezioni  che  non  fanno
carico all'amministrazione regionale, sono ripartite in  ragione  dei
due terzi a carico del comune e di un terzo a carico della provincia. 
    8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  2,  tenuto
conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui  al
comma 4,  fanno  carico  all'unita'  di  bilancio  10.1.1.5035  e  al
capitolo 1679 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. 
    9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  3,  tenuto
conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno  carico  all'unita'
di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2012-2014  e  del
bilancio per l'anno 2012. 
    10. Le entrate derivanti dal disposto di  cui  al  comma  4  sono
accertate e riscosse con riferimento all'unita' di bilancio 3.2.131 e
al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.». 
    12. I commi 41 e 42 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre
2003, n. 21 (Norme urgenti in materia  di  enti  locali,  nonche'  di
uffici di segreteria degli assessori regionali), sono abrogati. 
    13. Lo statuto del Consorzio Comunita' Collinare del Friuli  puo'
prevedere che il presidente sia  scelto  tra  i  sindaci  dei  comuni
facenti parte del consorzio  stesso  e  che  l'organo  esecutivo  sia
formato  da  componenti  delle  giunte  o  dei  consigli  dei  comuni
associati. 
    14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
regolarmente  assegnato  e'  equiparato  alle  unita'  immobiliari  e
relative pertinenze adibite ad abitazione principale.  Restano  salve
eventuali disposizioni piu' favorevoli.