Art. 11 Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e dal comma l dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.