Art. 11 
 
              Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 
 
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5-bis  all'art.  3  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge,  si  applicano,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 10 dell'art. 1  della  legge  regionale  29
dicembre 2008, n. 25 e dal comma l dell'art. 8 della legge  regionale
29  dicembre  2010,  n.  24,  alla  Fondazione  Orchestra   Sinfonica
Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.