Art. 12 Norma per l'editoria 1. L'assessore regionale per le attivita' produttive e' autorizzato a completare l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande gia' esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell'istruttoria gia' compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione gia' disposta dall'esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi puo' essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria nonche' in favore di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalita' del presente articolo l'assessore regionale per l'economia e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012, un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.