Art. 12 
 
                        Norma per l'editoria 
 
    1.  L'assessore  regionale  per  le   attivita'   produttive   e'
autorizzato  a  completare  l'erogazione  dei   contributi   previsti
dall'art. 37  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e
successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande gia'
esitate,  previa  verifica  dei  requisiti  richiesti  e  sulla  base
dell'istruttoria  gia'  compiuta,  con  riferimento  esclusivo   alle
esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del
31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione gia'  disposta  dall'esecutivo
comunitario con decisione n. C.  (2003)  378  del  5  febbraio  2003.
Nessuna erogazione  di  contributi  puo'  essere  disposta  oltre  il
periodo considerato dalla citata  decisione  comunitaria  nonche'  in
favore di imprese non risultate finanziabili in sede  di  istruttoria
delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della  legge
regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive  modifiche   ed
integrazioni. Per la  finalita'  del  presente  articolo  l'assessore
regionale per l'economia e' autorizzato a  concedere,  nell'esercizio
finanziario 2012, un contributo pari  a  500  migliaia  di  euro.  La
relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione
per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.