Art. 13 Norme in materia di consorzi agrari 1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attivita'.