Art. 13 
 
                 Norme in materia di consorzi agrari 
 
    1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n.
21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei
consorzi agrari in servizio alla data del  31  dicembre  2009  e  che
cesseranno dal medesimo servizio in  conseguenza  dello  scioglimento
del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attivita'.