Art. 2 
 
       Disposizioni relative al patto di stabilita' regionale 
 
    1. La Regione, con  riferimento  alle  province  regionali  e  ai
comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per  il  triennio  2012-2014  ai  sensi
dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nel rispetto  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 87 a  124,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche  ed  integrazioni,  puo'
dare attuazione al patto regionale, previsto dai commi da 138  a  143
dell'art. 1 della medesima legge. 
    2. Al fine di incrementare la capacita' di spesa complessiva  del
sistema  regionale,  la  Regione,  in  applicazione  del  comma   138
dell'art. 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  autorizzare  gli  enti  locali  del
proprio territorio  a  peggiorare  il  saldo  programmatico  annuale,
mediante  un   aumento   dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,
contestualmente, rideterminare, per lo  stesso  importo,  il  proprio
obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza. 
    3. In caso di adozione dell'intervento  compensativo  di  cui  al
comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro
il 30 giugno di ciascun anno, e' individuato il  plafond  finanziario
annuale da  cedere  agli  enti  locali  e,  previo  confronto  con  i
rappresentanti regionali  delle  autonomie  locali  (Anci  Sicilia  e
Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i  criteri
di riparto, le virtuosita' e le modalita' operative. 
    4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma  3,  gli  enti
locali, entro il 15 settembre di ciascun  anno,  dichiarano  all'Anci
Sicilia, all'Unione  regionale  province  siciliane  (URPS)  ed  alla
Regione, l'entita' dei pagamenti che  possono  effettuare  nel  corso
dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale. 
    5. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  da  adottarsi
entro il 15 ottobre  di  ciascun  anno,  individua  gli  enti  locali
beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad  essi
attribuite.  Contestualmente,  per  lo  stesso  importo,  ridetermina
l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui  al
comma 138 dell'art.  1  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della
capacita' finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell'art.
1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, puo' modificare gli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno dei singoli enti locali, in senso  peggiorativo  o  in  senso
migliorativo,   nel    rispetto    dell'obiettivo    complessivamente
determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'art.  1  della
legge  13  dicembre  2010,  n.  220   e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  ed  in  relazione  alla  diversita'  delle  situazioni
finanziarie esistenti, ferme  restando  le  disposizioni  statali  in
materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni  del  presente
comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  conferenza
unificata. 
    7. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  da  adottarsi
entro il 30 aprile di ciascun  anno,  approva  l'obiettivo  aggregato
degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a  124
dell'art. 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220  e  successive
modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con  i  rappresentanti
regionali delle autonomie locali (Anci  Sicilia  ed  URPS),  approva,
altresi', in armonia e ad integrazione del  decreto  ministeriale  di
cui  al  comma  6,  i  criteri  e  i  tempi  di  attuazione  per   la
rimodulazione  degli  obiettivi  posti  dal  legislatore   nazionale;
inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il  15  giugno
di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di  ciascun
ente,  nei  limiti   dell'importo   dell'obiettivo   complessivamente
determinato approvato con la  precedente  deliberazione.  L'Assessore
regionale  per  l'economia  riferisce  alla  commissione  legislativa
permanente bilancio dell'assemblea regionale siciliana in  ordine  al
contenuto delle deliberazioni di cui al presente comma. 
    8. La  Regione  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze le comunicazioni previste dai commi 140  e  142  dell'art.  1
della legge 13 dicembre  2010,  n.  220  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.