Art. 2 Disposizioni relative al patto di stabilita' regionale 1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, puo' dare attuazione al patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della medesima legge. 2. Al fine di incrementare la capacita' di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, puo' autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza. 3. In caso di adozione dell'intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosita' e le modalita' operative. 4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all'Anci Sicilia, all'Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacita' finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, puo' modificare gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l'obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia ed URPS), approva, altresi', in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 giugno di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell'importo dell'obiettivo complessivamente determinato approvato con la precedente deliberazione. L'Assessore regionale per l'economia riferisce alla commissione legislativa permanente bilancio dell'assemblea regionale siciliana in ordine al contenuto delle deliberazioni di cui al presente comma. 8. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.