Art. 4 
 
       Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio  2000,
n. 10 le parole «Per i dipendenti regionali genitori  o  coniugi  non
legalmente od effettivamente  separati  o  figli  di  disabili  gravi
continua  ad   applicarsi   l'attuale   normativa   in   materia   di
pensionamento  dei  dipendenti  regionali.»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «La  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  nel  caso  di
accertata  permanente  inidoneita'  psicofisica   al   servizio   dei
dipendenti  regionali  e'  disciplinata  dalle  norme   relative   ai
dipendenti dello Stato.». 
    2. Il comma 1-bis dell'art. 39 della legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10, e' abrogato. 
    3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza  dei  dipendenti  in
possesso dei requisiti  alla  data  di  approvazione  della  presente
legge, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1  dell'art.  39  della
legge  regionale  n.  10  del  2000  nel  testo  previgente,  purche'
presentate prima della data di approvazione della presente legge.  In
tale caso il termine di decorrenza della cessazione non puo' comunque
essere superiore al termine previsto per il preavviso.