Art. 4 Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico 1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole «Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti regionali e' disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.». 2. Il comma 1-bis dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' abrogato. 3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 nel testo previgente, purche' presentate prima della data di approvazione della presente legge. In tale caso il termine di decorrenza della cessazione non puo' comunque essere superiore al termine previsto per il preavviso.