Art. 5 
 
Modifiche  di  norme  in  materia  di  anticipazioni  ai  comuni   in
                       situazioni di emergenza 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7  gennaio  2011,
n. 1, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle  parole  «31
dicembre 2011». 
    2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma
1,  quantificati  in  270  migliaia  di  euro   annui   a   decorrere
dall'esercizio  finanziario  2012,  trovano  riscontro  nel  bilancio
pluriennale  della  Regione  per  il  triennio  2011-2013,   mediante
riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato
dal comma 13 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni.