Art. 5 Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011». 2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.