Allegato 
 
Regolamento per l'esercizio del  riscontro  amministrativo  contabile
  dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui  all'art.
  52 ter della legge regionale 21/2007. 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 ter della legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita'  regionale),  disciplina  il  riscontro
amministrativo contabile dei  rendiconti  presentati  dai  funzionari
delegati, ed in particolare: 
      a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre
al controllo di cui all'art. 52 ter, comma  1,  che  privilegiano  le
situazioni di possibile criticita'; 
      b) individua le  modalita'  per  la  scelta  del  campione,  da
effettuare mediante procedura casuale; 
      c) disciplina le procedure per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo; 
      d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo. 
 
                               Art. 2. 
 
           Criteri e modalita' per la scelta del campione 
              dei rendiconti da sottoporre al controllo 
 
    1.  L'universo  di  rilevazione  del   campione   e'   costituito
dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi  sia
per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti  al  semestre
in esame. 
    2. Il numero dei rendiconti da controllare  e'  pari  al  30  per
cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo  di
presentazione alle scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della
legge regionale 21/2007. 
    3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo
e' effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri  previsti
al comma 4. Al fine della rappresentativita' dei rendiconti di cui al
comma 2, il campione deve rispettare la  proporzione  dei  rendiconti
resi  su  capitoli  di  spese  correnti,   su   capitoli   di   spese
d'investimento nonche' su capitoli di spesa per partite di giro. 
    4. La scelta del campione e' effettuata tenendo conto  di  uno  o
piu' di seguenti criteri: 
      a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o  da
funzionari delegati succedutisi nel corso del semestre in esame; 
      b) rendiconti resi da funzionari  delegati  che,  nel  semestre
precedente a quello in esame, sono stati destinatari  di  rilievi  da
parte dell'organo di controllo  o  ai  quali  sono  state  contestate
irregolarita' nel corso di verifiche di cassa; 
      c) rendiconti resi da  funzionari  delegati  che  nel  semestre
precedente a quello in esame, hanno presentato la  documentazione  di
cui all'art. 4, comma 1, successivamente alle  scadenze  dei  termini
previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007; 
      d) rendiconti resi da funzionari delegati  non  assoggettati  a
campionamento negli ultimi due programmi di controllo semestrale; 
      e)  rendiconti  individuati  in  base  al  valore  dell'importo
accreditato al funzionario delegato e/o dell'importo da questi pagato
nel semestre di riferimento con la possibilita'  di  differenziare  i
casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per
ordine di accreditamento; 
      f) rendiconti che non rientrano  tra  quelli  assoggettabili  a
controllo applicando  i  criteri  di  cui  alle  lettere  precedenti,
individuati in base a diversi  criteri  di  scelta,  esplicitati  nel
programma di controllo semestrale  di  cui  all'art.  3,  che  meglio
permettano di evidenziare situazioni di criticita'. 
 
                               Art. 3. 
 
                  Programma di controllo semestrale 
 
    1. Entro quarantacinque giorni  dalla  scadenza  dei  termini  di
presentazione  dei  rendiconti,  il  Ragioniere  generale  redige  il
programma  di  controllo  semestrale  con  cui  sono  individuati   i
rendiconti da assoggettare al controllo, nel quale sono indicati: 
      a)  i  criteri  di  scelta  adottati  fra  quelli  disciplinati
all'art. 2, comma 4; 
      b) i criteri di scelta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4,
lettera f); 
      c) i rendiconti  da  assoggettare  a  controllo  indicando  per
ciascuno di essi il funzionario delegato e il  capitolo  di  spesa  o
l'ordine di accreditamento. 
    2.  Il  programma  di  controllo  e'  adottato  con  decreto  del
Ragioniere generale che viene trasmesso  alle  sezioni  di  controllo
della Corte dei Conti nonche', per posta elettronica,  ai  funzionari
delegati i cui rendiconti sono stati selezioni ai fini del controllo. 
 
                               Art. 4. 
 
                 Adempimenti dei funzionari delegati 
 
    1. I funzionari delegati presentano, entro le  scadenze  previste
dall'art. 52,  commi  1  e  2,  della  legge  regionale  21/2007,  il
rendiconto composto dalla seguente documentazione: 
      a) il modello meccanografico 27/rag. che comprende: 
        1)  il  frontespizio,  che  riporta  l'importo   accreditato,
l'importo pagato e le somme prelevate per contanti; 
        2) il quadro A, che contiene l'elenco dei  buoni  emessi  per
prelevamenti in contanti; 
        3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese  effettuate
con i prelevamenti in contanti; 
        4) il quadro C,  che  contiene  l'elenco  delle  copie  delle
distinte degli ordinativi estinti; 
      b)  l'elenco  analitico  degli  ordinativi  estinti,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 3, della legge regionale 21/2007 e dei  buoni  di
prelevamento, attestante l'avvenuto pagamento; 
      c) la documentazione in originale  giustificativa  delle  spese
effettuate; nei casi debitamente motivati dal  funzionario  delegato,
in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali
presso l'ufficio emittente, e' possibile allegare copie, munite della
certificazione di conformita' all'originale; 
      d) copia dei decreti di impegno e apertura di credito  relativi
al rendiconto presentato. 
 
                               Art. 5. 
 
    Rendiconti non inclusi nel programma di controllo semestrale 
 
    1. La Direzione centrale  finanze,  patrimonio  e  programmazione
provvede al discarico, nelle situazioni contabili  informatiche,  sia
dei rendiconti esaminati, sia di  quelli  esclusi  dal  programma  di
controllo. 
    2. Sul modello 27/rag., di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  a),
dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo viene  apposta,
a cura della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione,
la seguente dicitura "Non controllati in  applicazione  dell'art.  52
ter, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21". 
    3.  I  rendiconti  non  compresi  nel  programma   di   controllo
semestrale sono comunque  soggetti  a  controllo  ove  risultino  nei
programmi di controllo di volta in volta  definiti  dalla  Corte  dei
Conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge  14  gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia  di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei Conti) e  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  15
maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia recanti  modifiche  e  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902,  in
materia di funzioni di controllo della sezione regionale della  Corte
dei Conti). 
 
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di conservazione 
 
    1. Tutti i rendiconti di spesa sono  conservati  dalla  Direzione
centrale finanze, patrimonio e programmazione. 
 
                               Art. 7. 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del  Presidente
della  Regione 13  luglio  2010,  n.  0168/Pres.   (Regolamento   per
l'esercizio del riscontro  amministrativo  contabile  dei  rendiconti
presentati dai funzionari delegati di cui all'art. 52 ter della legge
regionale 21/2007). 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia. 
 
                     Visto, il Presidente: TONDO 
 
    (Omissis).