Allegato Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), disciplina il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare: a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo di cui all'art. 52 ter, comma 1, che privilegiano le situazioni di possibile criticita'; b) individua le modalita' per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale; c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attivita' di controllo; d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo. Art. 2. Criteri e modalita' per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo 1. L'universo di rilevazione del campione e' costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti al semestre in esame. 2. Il numero dei rendiconti da controllare e' pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007. 3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo e' effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri previsti al comma 4. Al fine della rappresentativita' dei rendiconti di cui al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi su capitoli di spese correnti, su capitoli di spese d'investimento nonche' su capitoli di spesa per partite di giro. 4. La scelta del campione e' effettuata tenendo conto di uno o piu' di seguenti criteri: a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso del semestre in esame; b) rendiconti resi da funzionari delegati che, nel semestre precedente a quello in esame, sono stati destinatari di rilievi da parte dell'organo di controllo o ai quali sono state contestate irregolarita' nel corso di verifiche di cassa; c) rendiconti resi da funzionari delegati che nel semestre precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007; d) rendiconti resi da funzionari delegati non assoggettati a campionamento negli ultimi due programmi di controllo semestrale; e) rendiconti individuati in base al valore dell'importo accreditato al funzionario delegato e/o dell'importo da questi pagato nel semestre di riferimento con la possibilita' di differenziare i casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per ordine di accreditamento; f) rendiconti che non rientrano tra quelli assoggettabili a controllo applicando i criteri di cui alle lettere precedenti, individuati in base a diversi criteri di scelta, esplicitati nel programma di controllo semestrale di cui all'art. 3, che meglio permettano di evidenziare situazioni di criticita'. Art. 3. Programma di controllo semestrale 1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei rendiconti, il Ragioniere generale redige il programma di controllo semestrale con cui sono individuati i rendiconti da assoggettare al controllo, nel quale sono indicati: a) i criteri di scelta adottati fra quelli disciplinati all'art. 2, comma 4; b) i criteri di scelta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera f); c) i rendiconti da assoggettare a controllo indicando per ciascuno di essi il funzionario delegato e il capitolo di spesa o l'ordine di accreditamento. 2. Il programma di controllo e' adottato con decreto del Ragioniere generale che viene trasmesso alle sezioni di controllo della Corte dei Conti nonche', per posta elettronica, ai funzionari delegati i cui rendiconti sono stati selezioni ai fini del controllo. Art. 4. Adempimenti dei funzionari delegati 1. I funzionari delegati presentano, entro le scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007, il rendiconto composto dalla seguente documentazione: a) il modello meccanografico 27/rag. che comprende: 1) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti; 2) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti; 3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti; 4) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti; b) l'elenco analitico degli ordinativi estinti, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge regionale 21/2007 e dei buoni di prelevamento, attestante l'avvenuto pagamento; c) la documentazione in originale giustificativa delle spese effettuate; nei casi debitamente motivati dal funzionario delegato, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, e' possibile allegare copie, munite della certificazione di conformita' all'originale; d) copia dei decreti di impegno e apertura di credito relativi al rendiconto presentato. Art. 5. Rendiconti non inclusi nel programma di controllo semestrale 1. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede al discarico, nelle situazioni contabili informatiche, sia dei rendiconti esaminati, sia di quelli esclusi dal programma di controllo. 2. Sul modello 27/rag., di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo viene apposta, a cura della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, la seguente dicitura "Non controllati in applicazione dell'art. 52 ter, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21". 3. I rendiconti non compresi nel programma di controllo semestrale sono comunque soggetti a controllo ove risultino nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti). Art. 6. Modalita' di conservazione 1. Tutti i rendiconti di spesa sono conservati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione. Art. 7. Abrogazione 1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2010, n. 0168/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007). Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Visto, il Presidente: TONDO (Omissis).