Art. 2 Regime transitorio 1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all'adozione delle nuove modalita' di cui al comma 2 dell'art. 1 e, in ogni caso, fino alla definizione dei contratti di servizio, i soggetti beneficiari dei contributi trasmettono, anche in formato elettronico, alla Regione ovvero al Comune concedente destinatario dei trasferimenti regionali: a) per l'erogazione dell'acconto: 1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al registro delle imprese; 2) prospetto analitico, secondo il modello predisposto dalla direzione regionale competente, dal quale si evincano le percorrenze assentite e quelle effettivamente rese e riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel prospetto, reso dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», le percorrenze devono essere distinte per linea e tipologia di servizio; b) per il saldo: 1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al registro delle imprese; 2) copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute; 3) bilancio riclassificato secondo lo schema predisposto dalla direzione regionale competente; 4) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori. 2. La domanda di acconto unitamente alla documentazione ad essa allegata deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui si richiede l'acconto. La domanda e la documentazione per il saldo sono trasmesse entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello per cui si richiede il saldo. 3. L'erogazione degli acconti e del saldo e' subordinata al rispetto della normativa in materia di prevenzione antimafia, regolarita' contributiva e tracciabilita' dei flussi finanziari. 4. Con provvedimento del servizio competente della direzione regionale trasporti sono approvati gli schemi dei modelli relativi alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.