Art. 2 
 
                         Regime transitorio 
 
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  e,  in  ogni  caso,   fino
all'adozione delle nuove modalita' di cui al comma 2 dell'art.  1  e,
in ogni caso, fino alla definizione  dei  contratti  di  servizio,  i
soggetti beneficiari dei contributi  trasmettono,  anche  in  formato
elettronico, alla Regione ovvero al  Comune  concedente  destinatario
dei trasferimenti regionali: 
      a) per l'erogazione dell'acconto: 
        1) domanda in bollo sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la  sede
legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione
al registro delle imprese; 
        2) prospetto analitico, secondo il modello predisposto  dalla
direzione regionale competente, dal quale si evincano le  percorrenze
assentite e quelle effettivamente rese e riferite all'anno precedente
a quello di presentazione della  domanda.  Nel  prospetto,  reso  dal
legale rappresentante ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», le percorrenze devono essere distinte  per  linea  e
tipologia di servizio; 
      b) per il saldo: 
        1) domanda in bollo sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la  sede
legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione
al registro delle imprese; 
        2) copia del bilancio depositato a  norma  di  legge  per  le
imprese che vi sono tenute; 
        3) bilancio  riclassificato  secondo  lo  schema  predisposto
dalla direzione regionale competente; 
        4) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai  fini
istruttori. 
    2. La domanda di acconto unitamente alla documentazione  ad  essa
allegata deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui
si richiede l'acconto. La domanda e la documentazione  per  il  saldo
sono trasmesse entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello  per
cui si richiede il saldo. 
    3. L'erogazione degli acconti  e  del  saldo  e'  subordinata  al
rispetto  della  normativa  in  materia  di  prevenzione   antimafia,
regolarita' contributiva e tracciabilita' dei flussi finanziari. 
    4. Con provvedimento  del  servizio  competente  della  direzione
regionale trasporti sono approvati gli schemi  dei  modelli  relativi
alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.