Art. 4 
 
                Trasferimento delle risorse ai comuni 
 
    1.  Ai  comuni  destinatari  delle  risorse  finanziarie  per  lo
svolgimento dei servizi di trasporto  urbano,  il  trasferimento  dei
fondi di cui all'art. 64 della legge regionale 1° gennaio 2011, n.  1
recante «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione  Abruzzo  (Legge
Finanziaria Regionale 2011)» avviene, per il 50%, entro il 31 gennaio
e, per il restante 50%, entro il 15 giugno. 
    2. In via transitoria, per  l'anno  2012,  il  trasferimento  dei
fondi di cui al comma 1 avviene, per il 50%, entro il 29 febbraio  e,
per il restante 50%, entro il 15 giugno.