Art. 4 Trasferimento delle risorse ai comuni 1. Ai comuni destinatari delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, il trasferimento dei fondi di cui all'art. 64 della legge regionale 1° gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» avviene, per il 50%, entro il 31 gennaio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno. 2. In via transitoria, per l'anno 2012, il trasferimento dei fondi di cui al comma 1 avviene, per il 50%, entro il 29 febbraio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno.