Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservata  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
      L'Aquila, 22 febbraio 2012 
 
                               CHIODI