Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservata e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 22 febbraio 2012 CHIODI