Art. 2 Disposizione di coordinamento 1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti, comunque indicato, contenuto nel regolamento regionale n. 3/2001, deve intendersi effettuato al revisore dei conti nominato ai sensi dell'art. 56, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2001, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento.