Art. 2 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
    1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti,  comunque
indicato,  contenuto  nel  regolamento  regionale  n.  3/2001,   deve
intendersi  effettuato  al  revisore  dei  conti  nominato  ai  sensi
dell'art. 56, comma 1, del  regolamento  regionale  n.  3/2001,  come
sostituito dall'art. 1 del presente regolamento.