Art. 3 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. I collegi dei revisori dei  conti,  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere  le
loro funzioni sino alla scadenza naturale  del  mandato.  Alle  nuove
nomine si provvede in conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  56,
comma  1,  del  regolamento  regionale  n.  3/2001,  come  sostituito
dall'art. 1 del presente regolamento. 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare   come   regolamento   della   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
      Aosta, 28 febbraio 2012. 
 
                              ROLLANDIN