Art. 3 Disposizione transitoria 1. I collegi dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza naturale del mandato. Alle nuove nomine si provvede in conformita' a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2001, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 28 febbraio 2012. ROLLANDIN