Art. 2 Modificazione dell'articolo 27-bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP 1. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge finanziaria provinciale 2011, le parole: «ai quali e' applicabile l'aliquota stabilita dall'articolo 16, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)». 2. Per gli anni 2013 e 2014 alle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con la previsione di maggiori entrate sull'unita' previsionale di base 1.1.040. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita').