Art. 2 
 
Modificazione  dell'articolo  27-bis  della  legge   provinciale   27
  dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo
  ad agevolazioni IRAP 
 
    1. Nel comma 1  dell'articolo  27  bis  della  legge  finanziaria
provinciale 2011, le parole:  «ai  quali  e'  applicabile  l'aliquota
stabilita dall'articolo 16, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)». 
    2. Per gli anni 2013 e 2014  alle  minori  entrate  derivanti  da
quest'articolo si provvede con  la  previsione  di  maggiori  entrate
sull'unita' previsionale di base 1.1.040. La  Giunta  provinciale  e'
autorizzata ad apportare al  bilancio  le  variazioni  conseguenti  a
quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale  14
settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita').