Art. 2 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 18/2007 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n.  18/2007
e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Qualora si verifichi la  coincidenza  territoriale  tra
distretto  ed  ente  gestore  dei  servizi  socio  assistenziali,  il
comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 8 e l'assemblea dei
sindaci dell'ente gestore operano in modo  congiunto  e  contestuale,
assumendo la denominazione di comitato territoriale  socio  sanitario
dei sindaci.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale  n.  18/2007  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. La Regione promuove ed incentiva,  anche  finanziariamente,
il  raggiungimento  di  tale  coincidenza,  destinando,  sentita   la
commissione consiliare competente, una  significativa  incentivazione
agli enti gestori che hanno raggiunto o si  impegnano  a  raggiungere
l'obiettivo di cui al comma 1.». 
    3. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2007 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 23. 
                 Forme di coordinamento sovrazonale 
              e di integrazione funzionale dei servizi 
 
    1. Al fine di promuovere  il  passaggio  del  servizio  sanitario
regionale da una fase caratterizzata dalla centralita' aziendale e da
logiche competitive ad una nuova  fase  orientata  alla  cooperazione
interaziendale ed alla realizzazione di reti  integrate  di  offerta,
anche a  livello  interprovinciale,  conseguendo,  in  tal  modo,  il
massimo  livello  possibile  di  efficacia  sanitaria  ed  efficienza
organizzativa, con le stesse modalita' di cui all'art.  20  comma  2,
sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS. 
    2. La FS, a cui aderiscono tutte le aziende  sanitarie  regionali
dell'area  sovrazonale,  e'   una   nuova   societa'   consortile   a
responsabilita' limitata di diritto privato. 
    3.  Alla  FS  sono  attribuite,  progressivamente  ed  in   tempi
successivi,  secondo  i  principi   di   economicita',   trasparenza,
efficienza ed efficacia, le funzioni di: 
      a) piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento
di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari; 
      b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica; 
      c)   sviluppo   e   gestione   delle   reti    informative    e
digitalizzazione del sistema; 
      d)  gestione  del  patrimonio  immobiliare  per   le   funzioni
ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e  alienazioni,  in
coerenza con gli indirizzi regionali; 
      e)  programmazione  degli  investimenti  e  valutazione   delle
tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali; 
      f)  gestione  del  patrimonio  tecnologico  per   le   funzioni
ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione
e dismissione (HTA e HTM); 
      g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; 
      h) gestione degli affari legali. 
    4. Oltre alle funzioni di cui al comma  3,  la  Giunta  regionale
individua,  qualora  necessario  per  incrementare  ulteriormente  il
livello  di  efficacia  e  di  efficienza  del   servizio   sanitario
regionale, i servizi amministrativi, logistici,  tecnico-economali  e
di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS. 
    5. La Giunta regionale provvede annualmente  ad  individuare  gli
obiettivi  che  le  FS  devono  raggiungere  ed  ad   effettuare   un
monitoraggio costante delle attivita' intraprese dalle FS. 
    6. Gli organi della FS sono: 
      a) l'Assemblea consortile, costituita  dai  direttori  generali
delle aziende sanitarie consorziate; 
      b) l'Amministratore unico, nominato  dall'Assemblea  consortile
su designazione del Presidente della Giunta regionale; 
      c) il Collegio sindacale, nominato dell'Assemblea consortile. 
    7. L'Assemblea consortile e' costituita dai soci della FS. I soci
sono le aziende sanitarie dell'area, ciascuna delle  quali  ha  quota
paritaria di partecipazione. La quota non e' trasferibile a terzi.  I
soci  consorziati  si  obbligano  a  conferire  alla  FS,  attraverso
appositi accordi contrattuali, le  funzioni  operative  previste  dal
comma  3,  nonche'  a  collaborare  al  conseguimento   degli   scopi
consortili, anche  mettendo  a  disposizione  le  proprie  conoscenze
tecniche, le capacita' professionali e  i  mezzi  necessari.  I  soci
hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della  FS,
ai sensi degli articoli 2615-ter, 2472 e seguenti del codice civile. 
    8. L'Amministratore unico ha la responsabilita'  organizzativa  e
gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale  e  definisce
entro trenta giorni dalla nomina lo statuto dell'ente che, sentita la
commissione  consiliare  competente,  e'   approvato   dalla   Giunta
regionale nei successivi trenta giorni. Lo statuto,  nell'ambito  dei
principi   fissati   dalla   legge,   stabilisce   le    norme    per
l'organizzazione e il  funzionamento  della  FS,  nonche'  i  criteri
relativi all'entita' dei contributi versati dalle  aziende  sanitarie
alla FS. L'incarico  ha  durata  non  inferiore  a  tre  anni  e  non
superiore a  cinque  anni,  e'  rinnovabile  ed  e'  disciplinato  da
apposito contratto di diritto privato. Il  rapporto  di  lavoro  deve
essere a tempo pieno ed esclusivo. Qualora l'Amministratore unico sia
dipendente pubblico si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.
3-bis, comma 11 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'art.1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i. 
    9. Il Collegio sindacale  e'  composto  da  tre  membri  nominati
dall'Assemblea consortile fra  i  componenti  dei  collegi  sindacali
delle aziende sanitarie  regionali  afferenti  alla  FS  senza  oneri
aggiuntivi per quest'ultima. Il Collegio dura in carica per lo stesso
periodo del mandato dell'Amministratore unico ed  e'  rinnovabile.  I
compiti e le modalita' di  funzionamento  del  Collegio  sono  quelli
previsti  per  il  Collegio  dei  revisori  delle  aziende  sanitarie
regionali in quanto compatibili. 
    10. La FS  non  ha  personale  proprio.  La  FS  si  avvale,  per
l'attuazione  dei  compiti  istituzionali,  di  personale   assegnato
funzionalmente alla Regione, dalle aziende  sanitarie  e  dagli  enti
locali. Tale personale rimane  incardinato,  sia  relativamente  allo
stato giuridico, sia per quanto concerne  il  trattamento  economico,
nell'ente di provenienza. 
    11.  L'Amministratore  unico  invia,  in  allegato  al   bilancio
consuntivo, una relazione annuale sull'attivita' svolta all'Assemblea
consortile, alla  Giunta  regionale  e  alla  commissione  consiliare
competente. Oltre che l'Assemblea  consortile,  la  Giunta  regionale
verifica i risultati della gestione in  relazione  agli  indirizzi  e
agli obiettivi  assegnati  e  presenta  una  relazione  al  Consiglio
regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Su mandato della  Giunta
regionale,    l'Assemblea    consortile    provvede    a    rimuovere
l'Amministratore unico dall'incarico, qualora dalla  verifica  emerga
una valutazione negativa del suo operato e ne dichiara  la  decadenza
in caso di sopravvenienza di cause  di  incompatibilita'  ovvero  per
gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze  contrattuali.  In
tale ipotesi, l'Assemblea  consortile  provvede  al  commissariamento
della FS fino alla nomina del nuovo Amministratore  unico,  che  deve
essere effettuata entro novanta giorni. 
    12. In sede di prima attivazione, le funzioni  della  FS  vengono
effettuate presso la sede legale  dell'azienda  sanitaria  afferente,
dotata del bilancio piu' consistente.». 
    4. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Regione avvia il percorso di costituzione delle FS.