Art. 2 
 
           Caratteristiche generali delle botteghe scuola 
 
    1.   Possono   essere   accreditate   secondo   quanto   disposto
dall'articolo  3  le  imprese  artigiane  iscritte   all'albo   degli
artigiani, in cui sia presente un maestro artigiano  in  qualita'  di
imprenditore individuale o socio attivo e i cui laboratori  siano  in
possesso delle caratteristiche minime previste da questo articolo. 
    2. Fatto salvo il rispetto di'  tutte  le  vigenti  normative  in
materia  di  prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di   lavoro,   i
laboratori,  affinche'  possano  essere  utilizzati  per  l'attivita'
formativa nell'ambito della bottega-scuola, devono avere le  seguenti
caratteristiche generali: 
      a) essere dotati del certificato di  agibilita'  relativo  agli
spazi dedicati alla bottega-scuola; 
      b) avere una  superficie  interna  netta  di  almeno  25  metri
quadrati e comunque non inferiore a quanto previsto  dalle  normative
di ogni specifico settore e dalla deliberazione di cui al comma 3. 
    3. Con deliberazione di Giunta  provinciale,  su  proposta  della
Commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1° agosto
2002, n. 11,  sono  stabilite  le  caratteristiche  specifiche  delle
botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la
determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo. 
    4. Le imprese artigiane devono inoltre avere  la  disponibilita',
anche in uso associato, di un'aula  didattica  con  superficie  netta
minima  di  2  metri  quadrati  per  allievo  calcolata  secondo   le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre  1975,  in
grado comunque di garantire una superficie complessiva minima  di  10
metri quadrati, fatte salve le eventuali  specifiche  caratteristiche
previste con la deliberazione di cui al comma 3.