Art. 2 Caratteristiche generali delle botteghe scuola 1. Possono essere accreditate secondo quanto disposto dall'articolo 3 le imprese artigiane iscritte all'albo degli artigiani, in cui sia presente un maestro artigiano in qualita' di imprenditore individuale o socio attivo e i cui laboratori siano in possesso delle caratteristiche minime previste da questo articolo. 2. Fatto salvo il rispetto di' tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i laboratori, affinche' possano essere utilizzati per l'attivita' formativa nell'ambito della bottega-scuola, devono avere le seguenti caratteristiche generali: a) essere dotati del certificato di agibilita' relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola; b) avere una superficie interna netta di almeno 25 metri quadrati e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative di ogni specifico settore e dalla deliberazione di cui al comma 3. 3. Con deliberazione di Giunta provinciale, su proposta della Commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo. 4. Le imprese artigiane devono inoltre avere la disponibilita', anche in uso associato, di un'aula didattica con superficie netta minima di 2 metri quadrati per allievo calcolata secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, in grado comunque di garantire una superficie complessiva minima di 10 metri quadrati, fatte salve le eventuali specifiche caratteristiche previste con la deliberazione di cui al comma 3.