Art. 3 
 
               Accreditamento delle imprese artigiane 
 
    1. Le imprese interessate in possesso dei requisiti stabiliti  da
presente regolamento presentano alla struttura provinciale competente
in materia di  artigianato  la  propria  domanda  di  accreditamento,
corredandola della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a)  presenza  di  un  maestro   artigiano,   in   qualita'   di
imprenditore individuale o socio attivo; 
      b) possesso del certificato di agibilita' relativo  agli  spazi
dedicati alla bottega-scuola; 
      c)  possesso  dei  requisiti   dimensionali   minimi   previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera b); 
      d) disponibilita' di un'aula didattica con  le  caratteristiche
indicate all'articolo 2, comma 4; 
      e)  rispetto  delle  caratteristiche  specifiche  eventualmente
previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3. 
    2. Alla domanda e'  allegata  una  relazione  illustrativa  della
bottega-scuola che indica: 
      a) l'attivita' svolta in azienda; 
      b) il settore produttivo di pertinenza; 
      c) gli spazi e laboratori a  disposizione  per  le  varie  fasi
lavorative, allegando la pianta completa degli stessi; 
      d)  la  tipologia  di  impianti,  macchinari   e   attrezzature
utilizzati; 
      e) il numero delle unita'  lavorative  medie  annue  (ULA)  con
riferimento all'esercizio precedente a quello di presentazione  della
domanda; 
      f) le attivita' svolte dal personale all'interno dell'azienda e
quelle svolte all'esterno della stessa, con  indicazione  di  massima
della percentuale di ore impiegate all'esterno; 
      g) i contenuti dell'offerta formativa; 
      h) il maestro artigiano che  assume  la  responsabilita'  della
formazione degli allievi all'interno dell'impresa; 
      i) il numero di allievi che l'azienda intende  ospitare,  nella
misura massima stabilita dalla normativa in materia di tirocinio. 
    3. La struttura provinciale competente in materia di  artigianato
compie una preventiva verifica sulla completezza della domanda e  del
relativo allegato. 
    4. La struttura provinciale competente in materia di  artigianato
cura la tenuta dell'elenco dei  soggetti  accreditati  e  procede  al
relativo  aggiornamento.  L'elenco  e'  pubblicato  sul  sito   della
Provincia. 
    5. Le imprese  possono  essere  cancellate  dall'elenco,  per  un
periodo di un anno, in  caso  di  gravi  inadempienze  agli  obblighi
assunti nelle convenzioni stipulate con i  soggetti  promotori  o  di
carenze riscontrate relative alla qualita' del processo formativo, in
sede di verifica in itinere o finale.