Art. 3 Accreditamento delle imprese artigiane 1. Le imprese interessate in possesso dei requisiti stabiliti da presente regolamento presentano alla struttura provinciale competente in materia di artigianato la propria domanda di accreditamento, corredandola della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei seguenti requisiti: a) presenza di un maestro artigiano, in qualita' di imprenditore individuale o socio attivo; b) possesso del certificato di agibilita' relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola; c) possesso dei requisiti dimensionali minimi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b); d) disponibilita' di un'aula didattica con le caratteristiche indicate all'articolo 2, comma 4; e) rispetto delle caratteristiche specifiche eventualmente previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Alla domanda e' allegata una relazione illustrativa della bottega-scuola che indica: a) l'attivita' svolta in azienda; b) il settore produttivo di pertinenza; c) gli spazi e laboratori a disposizione per le varie fasi lavorative, allegando la pianta completa degli stessi; d) la tipologia di impianti, macchinari e attrezzature utilizzati; e) il numero delle unita' lavorative medie annue (ULA) con riferimento all'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda; f) le attivita' svolte dal personale all'interno dell'azienda e quelle svolte all'esterno della stessa, con indicazione di massima della percentuale di ore impiegate all'esterno; g) i contenuti dell'offerta formativa; h) il maestro artigiano che assume la responsabilita' della formazione degli allievi all'interno dell'impresa; i) il numero di allievi che l'azienda intende ospitare, nella misura massima stabilita dalla normativa in materia di tirocinio. 3. La struttura provinciale competente in materia di artigianato compie una preventiva verifica sulla completezza della domanda e del relativo allegato. 4. La struttura provinciale competente in materia di artigianato cura la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e procede al relativo aggiornamento. L'elenco e' pubblicato sul sito della Provincia. 5. Le imprese possono essere cancellate dall'elenco, per un periodo di un anno, in caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni stipulate con i soggetti promotori o di carenze riscontrate relative alla qualita' del processo formativo, in sede di verifica in itinere o finale.