Art. 4 
 
           Promozione e attuazione dell'offerta formativa 
 
    1. Le esperienze formative in botteghe-scuola sono  promosse  con
gli artigiani accreditati ai sensi dell'articolo 3  dall'agenzia  del
lavoro,  dal  sistema  formativo  provinciale   e   dalla   struttura
provinciale competente in materia di artigianato. 
    2. Per i fini del comma 1, i  soggetti  promotori  utilizzano  le
tipologie di tirocini formativi e di orientamento disciplinati  dalla
legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nonche' le  altre  forme  di
tirocini previste dalle vigenti normative. 
    3. Le istituzioni scolastiche e formative utilizzano  inoltre  la
bottega-scuola  quale  risorsa  per  la  realizzazione  di   percorsi
educativi e formativi personalizzati in alternanza  scuola-lavoro  ai
sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto  2006,  n.  5
(Legge provinciale sulla scuola). 
    4. I rapporti tra i soggetti promotori  e  le  imprese  artigiane
accreditate  sono  regolati  da  una  convenzione  che  definisce,  i
rispettivi diritti e doveri, oltreche' i  compensi  da  corrispondere
all'artigiano ospitante in  base  ai  criteri  indicati  al  comma  3
dell'articolo  2.  I  tirocini  sono  attuati  secondo  un   progetto
formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante,  contenente
gli obiettivi e le modalita' di svolgimento del  percorso  formativo.
In particolare devono essere esplicitate nel progetto individuale  le
modalita' di erogazione della formazione, formale e non formale, e le
modalita' di verifica e di certificazione delle competenze acquisite. 
    5. La durata massima del tirocinio,  gli  obblighi  di  copertura
assicurativa ed ogni altro  aspetto  relativo  allo  svolgimento  dei
tirocini  attivati  per  l'espletamento  delle  esperienze  formative
botteghe-scuola,  sono  disciplinati  dalle   rispettive   norme   di
riferimento. Le coperture assicurative  devono  riguardare  anche  le
attivita' eventualmente svolte dall'allievo al di fuori  dell'azienda
e rientranti nel progetto formativo. 
    6.   Le   competenze   professionali    acquisite    presso    le
botteghe-scuola  costituiscono  crediti  formativi   secondo   quanto
disposto dalle vigenti normative di riferimento. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis).