Art. 4 Promozione e attuazione dell'offerta formativa 1. Le esperienze formative in botteghe-scuola sono promosse con gli artigiani accreditati ai sensi dell'articolo 3 dall'agenzia del lavoro, dal sistema formativo provinciale e dalla struttura provinciale competente in materia di artigianato. 2. Per i fini del comma 1, i soggetti promotori utilizzano le tipologie di tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nonche' le altre forme di tirocini previste dalle vigenti normative. 3. Le istituzioni scolastiche e formative utilizzano inoltre la bottega-scuola quale risorsa per la realizzazione di percorsi educativi e formativi personalizzati in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola). 4. I rapporti tra i soggetti promotori e le imprese artigiane accreditate sono regolati da una convenzione che definisce, i rispettivi diritti e doveri, oltreche' i compensi da corrispondere all'artigiano ospitante in base ai criteri indicati al comma 3 dell'articolo 2. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante, contenente gli obiettivi e le modalita' di svolgimento del percorso formativo. In particolare devono essere esplicitate nel progetto individuale le modalita' di erogazione della formazione, formale e non formale, e le modalita' di verifica e di certificazione delle competenze acquisite. 5. La durata massima del tirocinio, gli obblighi di copertura assicurativa ed ogni altro aspetto relativo allo svolgimento dei tirocini attivati per l'espletamento delle esperienze formative botteghe-scuola, sono disciplinati dalle rispettive norme di riferimento. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dall'allievo al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo. 6. Le competenze professionali acquisite presso le botteghe-scuola costituiscono crediti formativi secondo quanto disposto dalle vigenti normative di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI (Omissis).