Art. 2 Disposizioni sul patto di stabilita' interno 1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal patto di stabilita' interno, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, cosi' come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria. 2. Con riferimento ai limiti posti dal patto di stabilita' interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare, nel corso dell'esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unita' previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.