Art. 2 
 
            Disposizioni sul patto di stabilita' interno 
 
    1.  Con  riferimento  agli  adempimenti  disposti  dal  patto  di
stabilita' interno, la Giunta regionale e' autorizzata  ad  assumere,
nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  le  misure  necessarie   ad
assicurare  il  pieno  rispetto  dei  vincoli,  in  termini  sia   di
competenza che  di  cassa,  cosi'  come  prescritti  dalla  normativa
statale vigente in materia finanziaria. 
    2. Con riferimento  ai  limiti  posti  dal  patto  di  stabilita'
interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale e' autorizzata
ad effettuare, nel corso dell'esercizio  provvisorio,  variazioni  di
tipo  compensativo  tra  unita'  previsionali  di  base,  anche   non
appartenenti  alla  medesima  classificazione  economica  o  funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti  di  cassa,  in  deroga  a
quanto disposto dalla lettera b) del  comma  2,  dell'art.  22  della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.