Art. 3 
 
                       Dichiarazione d'urgenza 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art.  44
dello statuto ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come
legge della Regione del Veneto 
      Venezia, 31 gennaio 2012 
 
                                ZAIA 
 
(Omissis).