Art. 3 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione del Veneto Venezia, 31 gennaio 2012 ZAIA (Omissis).