Art. 3 Modifica dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, le parole "e' limitata complessivamente a kg 2" sono sostituite dalle parole "e' limitata complessivamente a kg 3".