Art. 3 
Modifica dell'art. 3 della legge regionale  19  agosto  1996,  n.  23
  "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi  epigei
  freschi e conservati" 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19  agosto  1996,
n.  23,  le  parole  "e'  limitata  complessivamente  a  kg  2"  sono
sostituite dalle parole "e' limitata complessivamente a kg 3".