Art. 4 Modifica dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole ", sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'art. 2, o su segnalazione degli stessi," sono sostituite dalle seguenti parole ", sentiti gli enti di cui all'art. 2 o su segnalazione degli stessi,". 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole ", sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunita' montane o dei Comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti parole ", sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'art. 2".