Art. 4 
Modifica dell'art. 6 della legge regionale  19  agosto  1996,  n.  23
  "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi  epigei
  freschi e conservati" 
    1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19  agosto  1996,
n. 23 le parole ", sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'art. 2,  o
su segnalazione degli stessi," sono sostituite dalle seguenti  parole
", sentiti gli enti  di  cui  all'art.  2  o  su  segnalazione  degli
stessi,". 
    2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19  agosto  1996,
n. 23 le parole ", sentito il parere o su richiesta  delle  Province,
delle Comunita' montane o dei  Comuni  interessati"  sono  sostituite
dalle seguenti parole ", sentito il parere o su richiesta degli  enti
di cui all'art. 2".