Art. 6 Modifica dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" 1. L'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e' cosi' sostituito: "Art. 13 (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'art. 2; b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali e' consentita ai sensi dell'art. 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'art. 6; c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantita' consentita dall'art. 3, comma 1; d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantita' consentita dall'art. 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini); e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 3, commi 3, 4 e 5; f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 4; g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'art. 2, comma 6 e di cui all'art. 5. 2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresi' la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza. 3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata; quando la violazione e' nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole. 4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili. 6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.".