Art. 6 
Modifica dell'art. 13 della legge regionale 19  agosto  1996,  n.  23
  "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi  epigei
  freschi e conservati" 
    1. L'art.  13  della  legge  regionale  19  agosto  1996,  n.  23
"Disciplina della raccolta e commercializzazione  dei  funghi  epigei
freschi e conservati" e' cosi' sostituito: 
    "Art. 13 (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione  delle
disposizioni della presente legge si applicano le  seguenti  sanzioni
amministrative pecuniarie: 
    a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la  raccolta  dei
funghi senza il titolo di cui all'art. 2; 
    b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la  raccolta  dei
funghi al di fuori delle giornate nelle quali e' consentita ai  sensi
dell'art. 2, comma 5 lettera a) o  in  violazione  delle  limitazioni
temporali disposte ai sensi dell'art. 6; 
    c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione  di  esso,  di
funghi raccolti oltre la quantita' consentita dall'art. 3, comma 1; 
    d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione  di  esso,  di
funghi raccolti oltre la quantita' consentita dall'art.  3,  comma  1
per la specie armillaria mellea (chiodini); 
    e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti
e prescrizioni previste all'art. 3, commi 3, 4 e 5; 
    f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti
e prescrizioni previste all'art. 4; 
    g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto
di cui all'art. 2, comma 6 e di cui all'art. 5. 
    2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria
in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative  di
cui al presente articolo comporta altresi' la confisca  del  prodotto
che deve  essere  distrutto  sul  posto  innanzi  al  trasgressore  o
consegnato,  previo  controllo  micologico,  a  enti  o  istituti  di
beneficenza. 
    3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate  ai  sensi
del comma 1, la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata;
quando  la  violazione   e'   nuovamente   reiterata,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria e' triplicata; si  ha  reiterazione  quando
nei  dodici  mesi  successivi  alla  commissione   della   precedente
violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole. 
    4. La reiterazione  opera  anche  nel  caso  di  pagamento  della
sanzione in misura ridotta. 
    5. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  per  ciascuna
violazione delle disposizioni della  presente  legge  sono  tra  loro
cumulabili. 
    6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge
e per l'irrogazione e  l'introito  delle  relative  sanzioni  trovano
applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al  sistema
penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977,  n.  10  "Disciplina  e
delega  delle  funzioni  inerenti  all'applicazione  delle   sanzioni
amministrative   di   competenza   regionale"   e   loro   successive
modificazioni.".