Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di  entrata
in vigore della presente legge conservano validita' fino alla data di
rispettiva scadenza. 
    2. Nelle more della definizione,  da  parte  degli  enti  di  cui
all'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996,  n.  23  cosi'  come
sostituito dall'art. 1 della presente  legge,  delle  giornate  nelle
quali e' consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5
dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, continua  ad  applicarsi
il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto  1996,  n.  23
nel testo vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta. 
      Venezia, 31 gennaio 2012 
 
                                ZAIA