Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validita' fino alla data di rispettiva scadenza. 2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 cosi' come sostituito dall'art. 1 della presente legge, delle giornate nelle quali e' consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, cosi' come sostituito dall'art. 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 31 gennaio 2012 ZAIA