Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo. 
    La presente legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale della Regione". 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
      Data a L'Aquila, addi' 20 marzo 2012 
 
                               CHIODI