Allegato 
 
Regolamento per la concessione e l'erogazione di  contributi  per  il
  sostegno alla costituzione di nuove  imprese  avvenuta  nell'ambito
  del progetto Imprendero', ai sensi  dell'articolo  30  della  legge
  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme  in  materia
  di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso)  i
contenuti e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per  la
concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla fase di
costituzione e avvio di nuove imprese da parte di soggetti che  hanno
partecipato ai  percorsi  di  formazione  imprenditoriale  realizzati
nell'ambito del progetto Imprendero', di attuazione  delle  linee  di
intervento n. 18 e n. 7-bis - Sostegno a processi  per  la  creazione
d'impresa e promozione della cultura imprenditoriale - del  documento
concernente  «Pianificazione  periodica  delle  operazioni  -  PPO  -
Annualita' 2009», approvato dalla Giunta regionale con  deliberazione
n. 920 del 24 aprile  2009  e  come  successivamente  modificato  con
deliberazione n. 2026 del 9 settembre 2009. 
    2. Il presente regolamento da' attuazione al programma  specifico
n. 21 - Incentivi  per  l'avvio  di  nuove  imprese  -  previsto  dal
documento concernente «Pianificazione periodica  delle  operazioni  -
PPO  -  Annualita'  2011»,  approvato  dalla  Giunta  regionale   con
deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche  e
integrazioni. 
    3. I contributi di cui al comma 1 sono  concessi  ed  erogati  da
parte delle province a valere sul programma operativo  regionale  del
Fondo  sociale  europeo,  Obiettivo  2  -  2007/2013,  Competitivita'
regionale  e  occupazione,  obiettivo  specifico  C)   -   Sviluppare
politiche e servizi per l'anticipazione e gestione  dei  cambiamenti,
promuovere  la  competitivita'  e  l'imprenditorialita'  -  Obiettivo
operativo c) -  Promuovere  e  sostenere  l'imprenditorialita'  e  la
formazione dei quadri e degli imprenditori - e Obiettivo specifico E)
- Attuare politiche del lavoro attive e preventive,  con  particolare
attenzione ai migranti nel  mercato  del  lavoro,  all'invecchiamento
attivo, al  lavoro  autonomo  e  all'avvio  di  imprese  -  Obiettivo
operativo b) Favorire i processi di creazione d'impresa e  promuovere
la cultura imprenditoriale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, per impresa si intende  ogni
soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita
un'attivita' economica. 
 
                               Art. 3. 
 
 
   Condizioni di ammissibilita' relative alle imprese richiedenti 
 
    1. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dal  presente
regolamento,  le  imprese   costituite   da   persone   in   possesso
dell'attestato  finale  di  partecipazione  dal  quale   risulti   il
superamento di un percorso di formazione imprenditoriale  di  cui  al
progetto indicato all'art. 1, comma 1. 
    2. Nel caso di societa' di persone la presenza di soci aventi  le
caratteristiche previste dal comma 1 deve essere pari ad almeno il 50
per cento della compagine sociale. 
    3.  Nel  caso  di  societa'  di  capitale  i   soci   aventi   le
caratteristiche previste dal comma 1 devono  essere  in  possesso  di
almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
    4. Le persone in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1  non
devono risultare titolari di altra impresa individuale o essere  soci
maggioritari di societa'. 
    5. Le imprese richiedenti devono risultare iscritte  al  registro
delle imprese di  una  delle  province  della  regione,  secondo  gli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dal 1° luglio 2011. 
 
                               Art. 4. 
 
 
  Condizioni di ammissibilita' relative all'attivita' dell'impresa 
 
    1. Possono  beneficiare  del  contributo  previsto  dal  presente
regolamento le imprese che non operano  nei  settori  o  svolgono  le
attivita' di cui  all'allegato  A.  La  verifica  e'  effettuata  con
riferimento all'attivita' principale. 
    2. L'allegato A e' aggiornato con decreto del direttore  centrale
lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' da pubblicarsi  nel
Bollettino ufficiale della Regione e  sul  sito  istituzionale  della
Regione. 
    3. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni. 
 
                               Art. 5. 
 
 
              Condizioni di ammissibilita' della spesa 
 
    1. Sono ammissibili a contributo  le  seguenti  spese  funzionali
all'attivita' dell'impresa come risultante dal piano d'impresa: 
      a) spese per la costituzione e l'avvio dell'impresa, relative a
consulenze legali, notarili,  aziendali,  tecnico  -  amministrative,
fiscali; 
      b) acquisizione di marchi, brevetti e certificazioni; 
      c) macchinari e attrezzature; 
      d) veicoli, limitatamente a: 
        1) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi  i
«pick-up» con piu' di tre posti; 
        2) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il
mezzo attraverso il quale si esplica  l'attivita'  principale  svolta
dall'impresa; 
      e) mobili e elementi di arredo; 
      f) macchine per ufficio e programmi informatici. 
    2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del  comma
1 sono ammissibili nel quadro del principio di flessibilita'  di  cui
all'art. 34, comma 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.  Le  province
assicurano un monitoraggio distinto delle suddette spese  rispetto  a
quelle di cui alla lettera a) del comma 1. 
    3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora  sostenute
nel periodo compreso tra 6 mesi antecedenti l'iscrizione nel registro
delle imprese e 6 mesi successivi alla presentazione della domanda  a
valere sul presente regolamento. 
    4. Sono ammissibili le sole spese  relative  ad  acquisizione  di
beni  che  risultino  nuovi  di  fabbrica  o  per  espressa  dicitura
riportata  nel  documento  di  spesa   o   attraverso   dichiarazione
rilasciata del venditore. 
    5. Non sono ammissibili a contributo: 
      a) voci di spesa diverse da quelle indicate al comma 1; 
      b) l'acquisto dei beni con contratto di leasing. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Ammontare del contributo 
 
    1. Il contributo non puo' superare il 100 per cento  della  spesa
sostenuta e documentata, al netto dell'IVA e degli oneri accessori. 
    2.  L'ammontare  massimo  del  contributo  viene  determinato  in
funzione  della  presenza  nell'impresa  dei   soggetti   individuati
all'art. 3, comma 1, nel modo seguente: 
      a) per ogni soggetto viene concesso un contributo non superiore
a euro 10.000 fino ad un massimo di euro 30.000; 
      b) il contributo di cui alla lettera a) viene  incrementato  di
euro 2.000 per ogni donna avente i requisiti  richiesti,  fino  a  un
massimo di euro 6.000; 
      c) qualora  l'impresa  abbia  la  propria  sede  principale  in
territorio  montano,  in  una  delle  zone  omogenee  di   svantaggio
socio-economico  individuate   dalla   deliberazione   della   Giunta
regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, l'ammontare del contributo di cui
alla lettera a) e' incrementato: 
        1) del 10 per cento ove si tratti della zona B corrispondente
ai comuni o centri abitati con svantaggio medio; 
        2) del 30 per cento ove si tratti della zona C corrispondente
ai comuni o centri abitati con svantaggio alto. 
    3. Le zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma
2, lettera c), sono elencate nell'allegato B. 
    4. L'allegato B e' aggiornato con decreto del direttore  centrale
lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' da pubblicarsi  nel
Bollettino ufficiale della Regione e  nel  sito  istituzionale  della
Regione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                   Regime di aiuto e cumulabilita' 
 
    1.  Gli  incentivi  sono  concessi  nel  rispetto  dei  massimali
previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di  importanza  minore
(«de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006. 
    2. I contributi sono cumulabili, con eccezione di quelli previsti
per le medesime finalita', dalla legge regionale dell'8 agosto  2005,
n. 18, con altri interventi contributivi previsti da  altre  norme  a
meno che queste ultime non escludano espressamente la cumulabilita'. 
 
                               Art. 8. 
 
 
         Modalita' e termine di presentazione della domanda 
 
    1. Per  richiedere  i  contributi  i  beneficiari  presentano  la
domanda alla provincia competente con riferimento al  territorio  nel
quale  ha  sede  legale   l'impresa   richiedente,   utilizzando   la
modulistica  predisposta  dalla  medesima  provincia  funzionale   ad
accertare la sussistenza  di  tutti  i  requisiti  di  ammissibilita'
previsti dal presente regolamento. 
    2. La domanda deve essere corredata da: 
      a) un piano di impresa che illustri l'attivita' imprenditoriale
avviata e riporti un elenco dettagliato delle voci di  spesa  per  le
quali si richiede il contributo ed i relativi importi; 
      b)  un  attestato  finale  di  partecipazione  al  percorso  di
formazione imprenditoriale di cui all'art. 2, comma 1, che  certifica
la partecipazione al percorso medesimo ed il superamento della  prova
finale prevista. 
    3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata  entro  il
31 dicembre 2012,  sulla  base  delle  disposizioni  stabilite  dalle
province. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. La provincia provvede a istruire le istanze pervenute  secondo
l'ordine di arrivo e a verificare le condizioni di ammissibilita' dei
soggetti beneficiari e della spesa. 
    2.  Verificate  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei  soggetti
beneficiari  e  della  spesa  la  provincia  competente  richiede  al
soggetto  che  ha   presentato   la   domanda   di   contributo   una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi
della vigente normativa  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive,
attestante le condizioni  relative  all'applicazione,  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di  cui
al presente comma e  nei  due  esercizi  finanziari  precedenti,  del
regime de minimis applicabile nel caso di  specie.  La  dichiarazione
deve  altresi'  contenere  l'impegno  a  comunicare  ogni  successiva
variazione  rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della   normativa
comunitaria applicabile nel caso di specie. 
    3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata  la
concedibilita' del beneficio  anche  a  fronte  della  disponibilita'
finanziaria di cui all'art. 15, la provincia adotta il  provvedimento
di concessione che deve prevedere: 
      a) l'onere per il beneficiario  di  certificare  la  stabilita'
delle operazioni; 
      b)  l'espressa  indicazione  che  il  contributo  concesso   e'
soggetto al regime comunitario de minimis. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Ai fini dell'erogazione del contributo, la provincia  provvede
a  chiedere  al  beneficiario   la   presentazione   della   seguente
documentazione: 
      a) un prospetto dettagliato delle spese sostenute con  allegata
la documentazione giustificativa; 
      b) una dichiarazione, resa a norma della vigente  normativa  in
materia  di   autocertificazioni,   dal   titolare   o   dal   legale
rappresentante  dell'impresa,  attestante  che  i  beni   acquistati,
oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica. 
    2. Ai fini dell'erogazione del contributo sono documentazioni  di
spesa le fatture in originale ovvero le ricevute od  altro  documento
considerato valido ai fini fiscali, dalle quali risulti che  l'intero
importo e' stato quietanzato. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Erogazione anticipata del contributo 
 
    1. Il contributo puo' essere erogato  in  via  anticipata  previa
presentazione  di   apposita   garanzia   fideiussoria   bancaria   o
assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare  maggiorata
degli eventuali interessi. 
    2. La misura dell'anticipazione e'  pari  al  70  per  cento  del
contributo spettante. 
    3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa  copertura
fino alla data di ricevimento della  comunicazione,  da  parte  della
provincia, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa. 
    4. La  garanzia  fideiussoria  deve  prevedere  l'esclusione  del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
    5. La garanzia fideiussoria va  presentata  successivamente  alla
comunicazione di concessione del contributo. 
    6. Per l'erogazione del saldo del contributo, la provincia adotta
la procedura di cui all'art. 10. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Informazione e pubblicita' 
 
    1. Le province informano i potenziali beneficiari dei  contributi
di cui al presente regolamento che il  finanziamento  dei  contributi
medesimi deriva, per una quota del 37,70 per cento, dal Fondo sociale
europeo. 
    2. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari  rivolti  alla
potenziale utenza devono recare i seguenti emblemi,  oltre  a  quello
della provincia: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Ai beneficiari dei contributi  e'  fatto  obbligo  di  esporre
presso la sede legale dell'impresa una tabella  dalla  quale  risulti
che la costituzione dell'impresa e'  avvenuta  con  il  sostegno  del
Fondo sociale europeo. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Stabilita' delle operazioni 
 
    1. L'operazione finanziata sulla base  del  presente  regolamento
non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o  le
modalita' di  esecuzione,  o  che  procurino  un  vantaggio  indebito
all'impresa beneficiaria, risultanti da un cambiamento  nella  natura
della  proprieta'   dell'infrastruttura   o   dalla   cessazione   di
un'attivita' produttiva, per un periodo di cinque anni. 
    2. Il periodo di cinque anni, di cui al comma  1,  decorre  dalla
data del provvedimento di concessione del contributo. 
    3.  La  previsione  di  cui  al  comma  1  e'   certificata   dal
beneficiario mediante  dichiarazione,  resa  a  norma  della  vigente
normativa in materia di autocertificazioni. 
    4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve  essere  inviata  alla
provincia, con cadenza annuale e per tutta la durata del  periodo  di
cinque anni. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Integrazione della documentazione 
 
    1. Per ogni singola fase  istruttoria,  la  provincia  competente
provvede a richiedere agli interessati l'invio  della  documentazione
mancante  ovvero  l'integrazione   della   documentazione   o   delle
informazioni  incomplete,  nonche'   ogni   elemento   necessario   a
verificare dati tra loro contrastanti. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
    1. Le fasi procedimentali delle province si concludono  entro  un
termine non superiore a novanta giorni. 
    2. Fermo restando  quanto  disposto  al  comma  1,  la  provincia
disciplina,  secondo  il   proprio   ordinamento,   i   termini   del
procedimento non definiti dal presente regolamento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
    1. Le risorse finanziarie assegnate, pari  a  euro  400.000,00  e
complessivamente disponibili per la concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di  cui  al  presente  regolamento,  sono  ripartite  alle
province in rapporto alla popolazione  residente  alla  data  del  31
dicembre 2010. 
    2. Le risorse non utilizzate dalle province entro il 31  dicembre
2013 sono restituite alla Regione. Ai fini del  presente  regolamento
si considerano «non utilizzate» le somme per le quali le province non
abbiano adottato, entro il suddetto termine, atti di concessione  del
contributo. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. La provincia procede all'adozione dei provvedimenti di  revoca
del contributo. 
    2. Comportano la revoca totale del contributo: 
      a) la mancata presentazione della documentazione  prevista  per
le varie fasi del  procedimento  entro  i  termini  disciplinati  dal
presente regolamento o dalla provincia; 
      b)  il  mancato  rispetto  delle  condizioni  previste  per  la
stabilita' delle operazioni di cui all'art. 13. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                Restituzione del contributo revocato 
 
    1. Il contributo revocato dovra' essere restituito secondo quanto
disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                      Comunicazioni e controlli 
 
    1. La provincia comunica al beneficiario  tutti  i  provvedimenti
adottati ai sensi presente regolamento. 
    2. La provincia attua  controlli  sugli  interventi  contributivi
previsti  dal  presente  regolamento,  ai   sensi   della   normativa
comunitaria. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non  previsto  dal  presente  regolamento,  trovano
applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
(Omissis).