Allegato Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprendero', ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) i contenuti e le modalita' di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla fase di costituzione e avvio di nuove imprese da parte di soggetti che hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale realizzati nell'ambito del progetto Imprendero', di attuazione delle linee di intervento n. 18 e n. 7-bis - Sostegno a processi per la creazione d'impresa e promozione della cultura imprenditoriale - del documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualita' 2009», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e come successivamente modificato con deliberazione n. 2026 del 9 settembre 2009. 2. Il presente regolamento da' attuazione al programma specifico n. 21 - Incentivi per l'avvio di nuove imprese - previsto dal documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualita' 2011», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati da parte delle province a valere sul programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 - 2007/2013, Competitivita' regionale e occupazione, obiettivo specifico C) - Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitivita' e l'imprenditorialita' - Obiettivo operativo c) - Promuovere e sostenere l'imprenditorialita' e la formazione dei quadri e degli imprenditori - e Obiettivo specifico E) - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione ai migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - Obiettivo operativo b) Favorire i processi di creazione d'impresa e promuovere la cultura imprenditoriale. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, per impresa si intende ogni soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica. Art. 3. Condizioni di ammissibilita' relative alle imprese richiedenti 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, le imprese costituite da persone in possesso dell'attestato finale di partecipazione dal quale risulti il superamento di un percorso di formazione imprenditoriale di cui al progetto indicato all'art. 1, comma 1. 2. Nel caso di societa' di persone la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dal comma 1 deve essere pari ad almeno il 50 per cento della compagine sociale. 3. Nel caso di societa' di capitale i soci aventi le caratteristiche previste dal comma 1 devono essere in possesso di almeno il 50 per cento del capitale sociale. 4. Le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1 non devono risultare titolari di altra impresa individuale o essere soci maggioritari di societa'. 5. Le imprese richiedenti devono risultare iscritte al registro delle imprese di una delle province della regione, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal 1° luglio 2011. Art. 4. Condizioni di ammissibilita' relative all'attivita' dell'impresa 1. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente regolamento le imprese che non operano nei settori o svolgono le attivita' di cui all'allegato A. La verifica e' effettuata con riferimento all'attivita' principale. 2. L'allegato A e' aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. 3. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni. Art. 5. Condizioni di ammissibilita' della spesa 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese funzionali all'attivita' dell'impresa come risultante dal piano d'impresa: a) spese per la costituzione e l'avvio dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, aziendali, tecnico - amministrative, fiscali; b) acquisizione di marchi, brevetti e certificazioni; c) macchinari e attrezzature; d) veicoli, limitatamente a: 1) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con piu' di tre posti; 2) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attivita' principale svolta dall'impresa; e) mobili e elementi di arredo; f) macchine per ufficio e programmi informatici. 2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 sono ammissibili nel quadro del principio di flessibilita' di cui all'art. 34, comma 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Le province assicurano un monitoraggio distinto delle suddette spese rispetto a quelle di cui alla lettera a) del comma 1. 3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora sostenute nel periodo compreso tra 6 mesi antecedenti l'iscrizione nel registro delle imprese e 6 mesi successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente regolamento. 4. Sono ammissibili le sole spese relative ad acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata del venditore. 5. Non sono ammissibili a contributo: a) voci di spesa diverse da quelle indicate al comma 1; b) l'acquisto dei beni con contratto di leasing. Art. 6. Ammontare del contributo 1. Il contributo non puo' superare il 100 per cento della spesa sostenuta e documentata, al netto dell'IVA e degli oneri accessori. 2. L'ammontare massimo del contributo viene determinato in funzione della presenza nell'impresa dei soggetti individuati all'art. 3, comma 1, nel modo seguente: a) per ogni soggetto viene concesso un contributo non superiore a euro 10.000 fino ad un massimo di euro 30.000; b) il contributo di cui alla lettera a) viene incrementato di euro 2.000 per ogni donna avente i requisiti richiesti, fino a un massimo di euro 6.000; c) qualora l'impresa abbia la propria sede principale in territorio montano, in una delle zone omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, l'ammontare del contributo di cui alla lettera a) e' incrementato: 1) del 10 per cento ove si tratti della zona B corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio medio; 2) del 30 per cento ove si tratti della zona C corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio alto. 3. Le zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 2, lettera c), sono elencate nell'allegato B. 4. L'allegato B e' aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione. Art. 7. Regime di aiuto e cumulabilita' 1. Gli incentivi sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006. 2. I contributi sono cumulabili, con eccezione di quelli previsti per le medesime finalita', dalla legge regionale dell'8 agosto 2005, n. 18, con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime non escludano espressamente la cumulabilita'. Art. 8. Modalita' e termine di presentazione della domanda 1. Per richiedere i contributi i beneficiari presentano la domanda alla provincia competente con riferimento al territorio nel quale ha sede legale l'impresa richiedente, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima provincia funzionale ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente regolamento. 2. La domanda deve essere corredata da: a) un piano di impresa che illustri l'attivita' imprenditoriale avviata e riporti un elenco dettagliato delle voci di spesa per le quali si richiede il contributo ed i relativi importi; b) un attestato finale di partecipazione al percorso di formazione imprenditoriale di cui all'art. 2, comma 1, che certifica la partecipazione al percorso medesimo ed il superamento della prova finale prevista. 3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012, sulla base delle disposizioni stabilite dalle province. Art. 9. Concessione del contributo 1. La provincia provvede a istruire le istanze pervenute secondo l'ordine di arrivo e a verificare le condizioni di ammissibilita' dei soggetti beneficiari e della spesa. 2. Verificate le condizioni di ammissibilita' dei soggetti beneficiari e della spesa la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. 3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la concedibilita' del beneficio anche a fronte della disponibilita' finanziaria di cui all'art. 15, la provincia adotta il provvedimento di concessione che deve prevedere: a) l'onere per il beneficiario di certificare la stabilita' delle operazioni; b) l'espressa indicazione che il contributo concesso e' soggetto al regime comunitario de minimis. Art. 10. Erogazione del contributo 1. Ai fini dell'erogazione del contributo, la provincia provvede a chiedere al beneficiario la presentazione della seguente documentazione: a) un prospetto dettagliato delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa; b) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo sono documentazioni di spesa le fatture in originale ovvero le ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, dalle quali risulti che l'intero importo e' stato quietanzato. Art. 11. Erogazione anticipata del contributo 1. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. 2. La misura dell'anticipazione e' pari al 70 per cento del contributo spettante. 3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa. 4. La garanzia fideiussoria deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 5. La garanzia fideiussoria va presentata successivamente alla comunicazione di concessione del contributo. 6. Per l'erogazione del saldo del contributo, la provincia adotta la procedura di cui all'art. 10. Art. 12. Informazione e pubblicita' 1. Le province informano i potenziali beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento che il finanziamento dei contributi medesimi deriva, per una quota del 37,70 per cento, dal Fondo sociale europeo. 2. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti alla potenziale utenza devono recare i seguenti emblemi, oltre a quello della provincia: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Ai beneficiari dei contributi e' fatto obbligo di esporre presso la sede legale dell'impresa una tabella dalla quale risulti che la costituzione dell'impresa e' avvenuta con il sostegno del Fondo sociale europeo. Art. 13. Stabilita' delle operazioni 1. L'operazione finanziata sulla base del presente regolamento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalita' di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito all'impresa beneficiaria, risultanti da un cambiamento nella natura della proprieta' dell'infrastruttura o dalla cessazione di un'attivita' produttiva, per un periodo di cinque anni. 2. Il periodo di cinque anni, di cui al comma 1, decorre dalla data del provvedimento di concessione del contributo. 3. La previsione di cui al comma 1 e' certificata dal beneficiario mediante dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inviata alla provincia, con cadenza annuale e per tutta la durata del periodo di cinque anni. Art. 14. Integrazione della documentazione 1. Per ogni singola fase istruttoria, la provincia competente provvede a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonche' ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Art. 15. Termini del procedimento 1. Le fasi procedimentali delle province si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non definiti dal presente regolamento. Art. 16. Riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie assegnate, pari a euro 400.000,00 e complessivamente disponibili per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, sono ripartite alle province in rapporto alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010. 2. Le risorse non utilizzate dalle province entro il 31 dicembre 2013 sono restituite alla Regione. Ai fini del presente regolamento si considerano «non utilizzate» le somme per le quali le province non abbiano adottato, entro il suddetto termine, atti di concessione del contributo. Art. 17. Revoca del contributo 1. La provincia procede all'adozione dei provvedimenti di revoca del contributo. 2. Comportano la revoca totale del contributo: a) la mancata presentazione della documentazione prevista per le varie fasi del procedimento entro i termini disciplinati dal presente regolamento o dalla provincia; b) il mancato rispetto delle condizioni previste per la stabilita' delle operazioni di cui all'art. 13. Art. 18. Restituzione del contributo revocato 1. Il contributo revocato dovra' essere restituito secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Comunicazioni e controlli 1. La provincia comunica al beneficiario tutti i provvedimenti adottati ai sensi presente regolamento. 2. La provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento, ai sensi della normativa comunitaria. Art. 20. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).