Art. 10 
 
                       Revisione del Registro 
 
    1. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  il  competente  Servizio
regionale  provvede  alla  revisione   del   Registro   mediante   la
cancellazione  delle  associazioni  che  non  hanno   rispettato   le
prescrizioni di cui all'art. 9, nonche' di quelle risultanti non piu'
in possesso dei requisiti previsti per  l'iscrizione,  a  seguito  di
controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno. 
    2. Il procedimento  di  cancellazione,  a  seguito  di  accertato
inadempimento, e' avviato, ai sensi della legge 241/90,  con  formale
comunicazione  del  competente  Servizio  regionale  all'associazione
interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.