Art. 10 Revisione del Registro 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'art. 9, nonche' di quelle risultanti non piu' in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno. 2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, e' avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all'associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.