Art. 11 Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni 1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, e' ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'art. 12. 2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).