Art. 11 
 
              Ricorsi avverso i provvedimenti relativi 
 
    alle iscrizioni e alle cancellazioni 
    1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o
cancellazione ovvero iscrizione  difforme  da  quella  richiesta,  ai
sensi degli articoli 8, 9 e 10, e' ammesso, entro trenta giorni dalla
data della notifica del provvedimento stesso, ricorso  amministrativo
in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale  decide
previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale
per l'associazionismo di cui all'art. 12. 
    2. Avverso i provvedimenti di cui al comma  1  e'  in  ogni  caso
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
competente secondo la disciplina di  cui  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della  legge  18  giugno
2009, n. 69 recante delega al Governo per il  riordino  del  processo
amministrativo)  o,  alternativamente,   ricorso   straordinario   al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24  novembre  1971,  n.  1199  (Semplificazione  dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).