Art. 14 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative: a) articoli 214 (Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale) e 215 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Associazionismo) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004); b) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 (Promozione e riconoscimento dell'associazionismo).