Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  e
restano abrogate le seguenti disposizioni legislative: 
    a)  articoli  214  (Istituzione  del  registro  regionale   delle
Associazioni   di   promozione   sociale)    e    215    (Istituzione
dell'Osservatorio  regionale  per  l'Associazionismo)   della   legge
regionale 26 aprile 2004, n.  15  (Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2004  e  pluriennale  2004-2006  della
Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004); 
    b) legge  regionale  24  dicembre  1996,  n.  142  (Promozione  e
riconoscimento dell'associazionismo).