Art. 15 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 1° marzo 2012 CHIODI