Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o  federazioni  costituiti
al fine di svolgere, in forma  continuativa,  attivita'  di  utilita'
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro  e
nel  pieno  rispetto  della  liberta'  e  dignita'  degli  associati,
operanti sul territorio della Regione Abruzzo. 
    2. Sono attivita' di utilita' sociale quelle tese a soddisfare  i
bisogni   della   comunita'   nei   settori   relativi   ai   servizi
socio-sanitari,  assistenziali  ed  educativi,  inclusione   sociale,
promozione della solidarieta' e dei diritti dei cittadini,  tutela  e
valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio  storico,  artistico  e
culturale, attivita' del  tempo  libero,  sport  e  turismo  sociale,
ricerca etica e spirituale. 
    3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni
di promozione sociale le organizzazioni di  volontariato,  i  partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori  di
lavoro, le associazioni professionali e di categoria,  gli  organismi
che hanno come finalita' prevalente la tutela di interessi  economici
degli associati. Non  sono,  altresi',  considerate  associazioni  di
promozione sociale i circoli  privati  e  le  associazioni,  comunque
denominate, che prevedono  discriminazioni  di  qualsiasi  natura  in
relazione  all'ammissione  degli  associati  o  il  trasferimento,  a
qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che  collegano,  in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni
o quote di natura patrimoniale.