Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo. 2. Sono attivita' di utilita' sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunita' nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarieta' e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attivita' del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale. 3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalita' prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresi', considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.