Art. 3 Atto costitutivo e statuto 1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l'approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere: a) la denominazione; b) la sede legale; c) l'oggetto sociale, coerente con le finalita' della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati; d) il legale rappresentante dell'associazione e l'organo di amministrazione; e) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonche' i loro diritti ed obblighi; f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche associative; g) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette; h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attivita' istituzionali statutariamente previste; j) le modalita' di scioglimento; k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.