Art. 3 
 
                     Atto costitutivo e statuto 
 
    1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione
nel Registro di cui all'art. 6, devono essere formalmente  costituite
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura
privata registrata, recanti l'approvazione dello  statuto,  che  deve
espressamente prevedere: 
    a) la denominazione; 
    b) la sede legale; 
    c) l'oggetto sociale, coerente con le  finalita'  della  presente
legge, perseguite prevalentemente  mediante  prestazioni  volontarie,
libere e gratuite degli associati; 
    d) il  legale  rappresentante  dell'associazione  e  l'organo  di
amministrazione; 
    e) i criteri per l'ammissione  e  l'esclusione  degli  associati,
nonche' i loro diritti ed obblighi; 
    f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato  a
principi di democrazia e di uguaglianza  dei  diritti  di  tutti  gli
associati e di elettivita' delle cariche associative; 
    g) l'assenza di fini di lucro e  la  previsione  che  i  proventi
delle attivita' non possono, in nessun caso, essere  divisi  fra  gli
associati, nemmeno in forme indirette; 
    h) l'obbligo di redigere il bilancio  e  il  rendiconto  annuale,
nonche' le modalita' di approvazione  degli  stessi  da  parte  degli
organi statutari; 
    i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione  nelle
attivita' istituzionali statutariamente previste; 
    j) le modalita' di scioglimento; 
    k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio  residuo  in  caso  di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,  a  fini
di utilita' sociale.