Art. 4 
 
                     Prestazioni degli associati 
 
    1.  Ai  fini   del   perseguimento   dell'oggetto   sociale,   le
associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle
attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai  propri
associati. L'associazione puo' rimborsare  agli  associati  le  spese
effettivamente  sostenute  per  l`attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le  associazioni
possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni  di
lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati. 
    2. Al fine di agevolare l'espletamento delle  attivita'  previste
dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro  di
cui all'art. 6, che prestino anche attivita' di  lavoro  subordinato,
hanno diritto di usufruire delle forme di  flessibilita'  dell'orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e  dagli  accordi
collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla
quale dipendono.