Art. 4 Prestazioni degli associati 1. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione puo' rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l`attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati. 2. Al fine di agevolare l'espletamento delle attivita' previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 6, che prestino anche attivita' di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla quale dipendono.