Art. 5 
 
                         Risorse economiche 
 
    1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per  il  loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro  attivita'  le  risorse
economiche derivanti da: 
    a) quote e contributi degli associati; 
    b) erogazioni liberali degli associati e di terzi; 
    c) eredita', donazioni e legati; 
    d) contributi dell'unione europea, di  organismi  internazionali,
dello Stato, delle Regioni, di Enti locali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche anche finalizzati al sostegno di  specifici  e  documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
    e) entrate derivanti  da  prestazioni  di  servizi  convenzionati
ovvero entrate derivanti da iniziative  promozionali  finalizzate  al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; 
    f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati  e  a
terzi, anche attraverso lo svolgimento  di  attivita'  economiche  di
natura  commerciale,  artigianale  o  agricola,  svolte  in   maniera
ausiliaria e sussidiaria e  comunque  finalizzata  al  raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; 
    g)  altre  entrate   compatibili   con   le   finalita'   sociali
dell'associazionismo di promozione sociale. 
    2.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  sono  tenute  alla
conservazione  per  almeno  tre  anni   della   documentazione,   con
indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle  risorse  economiche
di cui al comma 1, lettera b),  ove  finalizzate  alle  detrazioni  e
deduzioni di cui all'art. 22 della legge 7  dicembre  2000,  n.  383,
comma 1, lettere c), d) ed e). 
    3. Al fine di favorire  il  consolidamento  ed  il  rafforzamento
delle  realta'  associative  esistenti  e  promuovere   ulteriormente
l'associazionismo  sociale,  la   Giunta   regionale   definisce   le
priorita', gli indirizzi, i criteri e le modalita' per la concessione
di benefici e contributi entro i limiti delle  risorse  appositamente
stanziate annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.