Art. 5 Risorse economiche 1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' le risorse economiche derivanti da: a) quote e contributi degli associati; b) erogazioni liberali degli associati e di terzi; c) eredita', donazioni e legati; d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera b), ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all'art. 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere c), d) ed e). 3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realta' associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorita', gli indirizzi, i criteri e le modalita' per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziate annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.