Art. 6 Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione 1. E' istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale. 2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti: a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalita' di cui all'art. 2; b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3; c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4; d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5; e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno; f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno; g) sono iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo. 3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale. 4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge e' incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato). 5. L'iscrizione e' condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. 6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.