Art. 6 
 
          Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione 
 
    1. E' istituito  il  Registro  regionale  delle  associazioni  di
promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente
Direzione regionale. 
    2. Le associazioni che  ne  fanno  richiesta  sono  iscritte  nel
Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) sono associazioni di promozione sociale  ai  sensi  e  con  le
finalita' di cui all'art. 2; 
    b)  dispongono  di  atto  costitutivo  e  statuto   integralmente
conformi alle previsioni dell'art. 3; 
    c) si avvalgono, per il  perseguimento  dei  fini  istituzionali,
prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria,  libera
e gratuita dai  propri  associati,  secondo  il  disposto  e  con  le
specificazioni di cui all'art. 4; 
    d)  non  dispongono  per  il  proprio  funzionamento  di  risorse
economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5; 
    e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e  operanti  da
almeno un anno; 
    f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi
secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti  da  almeno
un anno; 
    g) sono iscritte al registro nazionale di cui  all'art.  7  della
legge n. 383/2000, ed hanno attivato almeno una  sede  operativa  nel
territorio della Regione Abruzzo. 
    3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha  per
effetto  l'avvio  della  procedura  di  cancellazione  dal   Registro
regionale. 
    4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente  legge
e'  incompatibile  con  l'iscrizione  al  Registro  regionale   delle
Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12  agosto
1993, n.  37  (Legge  11  agosto  1991,  n.  266.  Legge  quadro  sul
volontariato). 
    5.  L'iscrizione  e'  condizione  necessaria  per   l'accesso   a
contributi o finanziamenti pubblici  ed  ai  fini  della  stipula  di
convenzioni con  la  Regione,  gli  Enti  locali  e  gli  altri  Enti
pubblici. 
    6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti
gli atti e nella corrispondenza  gli  estremi  del  provvedimento  di
iscrizione al Registro regionale.