Art. 7 Struttura del Registro 1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f). 2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g). 3. Ciascuna Sezione e' organizzata, in relazione alla tipologia di attivita' prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti articolazioni: a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale; b) solidarieta', diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale. 4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell'associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attivita' prevalente e l'articolazione territoriale. 5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Ai sensi della l. 383/2000, art. 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 e' contestualmente trasmessa all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.