Art. 7 
 
                       Struttura del Registro 
 
    1.  Nella  Sezione  Prima   del   Registro   sono   iscritte   le
associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6,  comma  2,
lettere a), b), c), d), e) ed f). 
    2.  Nella  sezione  Seconda  del  Registro   sono   iscritte   le
associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d),  f)
e g). 
    3. Ciascuna Sezione e' organizzata, in relazione  alla  tipologia
di attivita' prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti
articolazioni: 
    a) socio-sanitaria, assistenziale,  educativa  e  dell'inclusione
sociale; 
    b)  solidarieta',  diritti  dei  cittadini,   ricerca   etica   e
spirituale; 
    c) ambiente, cultura  e  patrimonio  storico-artistico,  sport  e
tempo libero, turismo sociale. 
    4.   Nel    Registro    sono    trascritti    la    denominazione
dell'associazione, la sede  legale  e  le  sedi  operative,  la  sede
secondaria,  gli  estremi  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto,
nonche' delle loro modificazioni, il nome e il  recapito  del  legale
rappresentante,  l'elenco  nominativo  di  coloro  che  ricoprono  le
diverse cariche associative, l'attivita' prevalente e l'articolazione
territoriale. 
    5.  Annualmente,  entro  il  31  marzo,  il  competente  Servizio
regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del  provvedimento
di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione  sociale
regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente. 
    6. Ai sensi della  l.  383/2000,  art.  8,  comma  2,  copia  del
provvedimento  di  cui  al  comma  5  e'  contestualmente   trasmessa
all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.