Art. 8 Procedure per l'iscrizione 1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, e' inviata alla competente Direzione regionale. 2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto; b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica; c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative; d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante: 1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4, comma 1; 2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5; 3) che l'associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere; e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attivita' con riferimento almeno all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono: 1) la struttura organizzativa; 2) il campo di attivita' con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare; 3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; 4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall'art. 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative; 5) la disponibilita' dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprieta', ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento; 6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione; f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA; g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale; h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego. 3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione. 4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformita' della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione. 5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo a norma di legge. 6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o piu' requisiti richiesti per l'iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse. 7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l'associazione e' tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall'adozione. 8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.