Art. 8 
 
                     Procedure per l'iscrizione 
 
    1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta  di  bollo  a
norma di legge e sottoscritta in originale dal legale  rappresentante
dell'associazione, e' inviata alla competente Direzione regionale. 
    2. Alla domanda di iscrizione deve essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto; 
    b)   comunicazione   della   sede   legale,    con    indicazione
dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica; 
    c)  elenco  nominativo  di  coloro  che  ricoprono   le   cariche
associative; 
    d)  autodichiarazione,   resa   nelle   forme   di   legge,   del
rappresentante legale attestante: 
    1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei  propri
fini istituzionali, prevalentemente delle attivita' prestate in forma
volontaria, libera  e  gratuita  dei  propri  associati,  secondo  il
disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4, comma 1; 
    2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di
risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art.
5; 
    3) che l'associazione, per  particolari  esigenze  operative,  si
avvale  o  intende  avvalersi  di  personale  dipendente  ovvero   di
prestazioni di lavoro autonomo o  occasionale,  nei  limiti  previsti
dall'art. 4, comma 1, con indicazione  delle  tipologie  contrattuali
poste in essere; 
      e)   relazione   del    legale    rappresentante    descrittiva
dell'associazione  e  della  sua  attivita'  con  riferimento  almeno
all'anno precedente la  presentazione  della  domanda  stessa,  dalla
quale si evincono: 
    1) la struttura organizzativa; 
    2) il campo  di  attivita'  con  l'indicazione  delle  iniziative
effettivamente realizzate e da realizzare; 
    3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; 
    4) la diffusione territoriale  con  indicazione  della  compagine
associativa, come definita dall'art. 7, comma 1,  e  delle  eventuali
sedi operative; 
    5) la disponibilita' dei locali  adibiti  a  sedi,  a  titolo  di
proprieta', ovvero di terzi con indicazione del titolo  giuridico  di
possesso o di godimento; 
    6) il numero totale dei soci alla  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione; 
    f) copia conforme del  certificato  di  attribuzione  del  Codice
Fiscale/Partita IVA; 
    g)  esclusivamente  per  le  Sezioni  locali  di   Organizzazioni
nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente  che  ne
attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale; 
    h) marca da bollo a norma di legge  per  la  regolarizzazione  ai
fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego. 
    3. La domanda di iscrizione deve indicare anche  la  Sezione  del
Registro in cui si chiede l'iscrizione. 
    4. Il responsabile del procedimento, nel  corso  dell'istruttoria
per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in
caso di carenza o non conformita' della  documentazione  prodotta  ai
requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per  gli  effetti
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi),    integrazioni    documentali    necessarie     per
l'iscrizione. 
    5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa,  sono
disposti, entro novanta  giorni  dalla  data  di  acquisizione  della
domanda, con provvedimento  dirigenziale  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo  (B.U.R.A.)  e  notificato,  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno,  all'associazione  richiedente,
previa regolarizzazione ai fini dell'imposta  di  bollo  a  norma  di
legge. 
    6. Le  modifiche  statutarie  e  le  variazioni  di  uno  o  piu'
requisiti richiesti per  l'iscrizione  ai  sensi  del  comma  2  sono
comunicate al competente Servizio regionale entro trenta  giorni  dal
loro verificarsi, con obbligo di trasmissione  della  copia  conforme
del provvedimento concernente le modifiche stesse. 
    7.  In  caso  di  scioglimento,  liquidazione  o  trasformazione,
l'associazione  e'  tenuta  a  trasmettere  al  competente   Servizio
regionale copia del relativo provvedimento,  nel  termine  di  trenta
giorni dall'adozione. 
    8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   all'associazione
interessata, il competente Servizio provvede,  entro  novanta  giorni
dalla ricezione della comunicazione  di  cui  ai  commi  6  e  7,  ad
apportare le conseguenti variazioni nel Registro.