Art. 9 
 
                Adempimenti successivi all'iscrizione 
 
    1. Le associazioni di promozione  sociale  iscritte  al  Registro
regionale, entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono  tenute  a
trasmettere   al   competente   Servizio   regionale   la    seguente
documentazione: 
    a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle  forme  di
legge, attestante la permanenza dei requisiti che  hanno  dato  luogo
all'iscrizione; 
    b) relazione sull'attivita' svolta  dall'associazione  nel  corso
dell'anno precedente; 
    c)  comunicazione  dell'avvenuta  approvazione,  con  indicazione
degli estremi dei relativi provvedimenti, del  bilancio  previsionale
dell'anno  in  corso  e   del   consuntivo   riferito   all'esercizio
precedente. 
    2. Il mancato rispetto  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1
comporta la cancellazione dal Registro.