Art. 9 Adempimenti successivi all'iscrizione 1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione: a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione; b) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel corso dell'anno precedente; c) comunicazione dell'avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell'anno in corso e del consuntivo riferito all'esercizio precedente. 2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.