Art. 2 
 
                              Principi 
 
    1. La Carta della qualita' dei servizi  prevede  il  richiamo  ai
seguenti principi fondamentali, declinati rispetto alle  specificita'
del settore: 
    a) eguaglianza e imparzialita'; 
    b) continuita'; 
    c) partecipazione; 
    d) efficienza ed efficacia; 
      e) liberta' di scelta. 
    2. Nel rispetto dei principi indicati alla lettera a), i soggetti
erogatori garantiscono: 
      a) l'accessibilita' ai servizi  e  alle  infrastrutture,  senza
distinzione  di  nazionalita',  sesso,  razza,   lingua,   religione,
opinioni, condizioni psicofisiche e sociali; 
      b) l'accessibilita' ai servizi di trasporto (ed  alle  relative
infrastrutture) degli anziani  e  delle  persone  diversamente  abili
(attraverso la progressiva adozione d'iniziative adeguate); 
      c) pari trattamento,  a  parita'  di  condizioni  del  servizio
prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia  fra  le
diverse categorie o fasce di utenti. 
    3. Nel rispetto del principio di cui alla lettera b), i  soggetti
erogatori garantiscono: 
      a) servizi di trasporto continui e  regolari  (fatta  eccezione
per le  interruzioni  dovute  a  cause  di  forza  maggiore)  secondo
l'orario pubblicato e diffuso; 
    b) servizi sostitutivi, in caso  di  necessita'  (o  interruzioni
programmate); 
    c) definizione e comunicazione esterna dei servizi minimi in caso
di sciopero (massima divulgazione - preventiva  e  tempestiva  -  dei
programmi di servizi minimi da garantire). 
    4. Nel rispetto del principio di cui alla lettera c), i  soggetti
erogatori garantiscono la partecipazione degli  utenti  a  tavoli  di
confronto costruttivo sulle principali problematiche  che  riguardano
il servizio reso, anche  attraverso  la  Consulta  regionale  per  la
mobilita' di cui all'articolo 29 legge regionale 3/2002  e  l'Agenzia
campana per la mobilita' sostenibile (AcaM), di cui  all'articolo  21
della medesima legge. 
    5. Nel rispetto del principio di cui alla lettera d), i  soggetti
erogatori o gestori dell'infrastruttura adottano le misure necessarie
a  progettare,  produrre  ed  offrire  servizi  e  infrastrutture  di
trasporto nell'ottica di un continuo miglioramento dell'efficienza  e
dell'efficacia, nell'ambito delle loro competenze. 
    6. Nel rispetto del principio di cui alla lettera e), i  soggetti
erogatori garantiscono  il  diritto  alla  mobilita'  dei  cittadini,
assumendo iniziative per facilitare la liberta' di  scelta  tra  piu'
soluzioni modali. 
    7. La pubblica amministrazione assicura il rispetto dei  principi
della carta dei  servizi  nell'esercizio  dei  poteri  di  direzione,
vigilanza e controllo.