Art. 5 Indicatori di qualita' e standard 1. Gli indicatori di qualita' sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualita', i livelli prestazionali del servizio erogato. 2. L'individuazione di indicatori di qualita' costituisce il punto di partenza per avviare il processo di misurazione e miglioramento dei livelli di qualita' del servizio, intesa come capacita' di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo. 3. Nell'allegato A sono individuati, per ciascun segmento modale, gli indicatori di qualita' per ciascun fattore di qualita', le relative unita' di misura, nonche' le modalita' di rilevazione dei risultati, da applicare compatibilmente con i servizi esercitati e con le modalita' operative che si intende applicare. 4. Lo standard e' il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore di qualita', sulla base delle aspettative dell'utenza e delle potenzialita' del soggetto erogatore. 5. Lo standard ha essenzialmente due valenze: a) costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal soggetto erogatore come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualita'; b) costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti dell'utente sul livello di qualita' del servizio garantito. 6. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalita' previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. 7. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresi', gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti, forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti, descrivono gli strumenti da impiegare al fine di verificare e convalidare i valori misurati. 8. I soggetti erogatori dei servizi di Trasporto pubblico locale (T.P.L.) garantiscono il corretto perseguimento degli standard di qualita' menzionati nella presente Carta della qualita' dei servizi.