Art. 6 
 
 Monitoraggio e aggiornamento della Carta della qualita' dei servizi 
 
    1. I soggetti erogatori attivano: 
      a) un sistema  di  monitoraggio  permanente  del  rispetto  dei
parametri fissati nel contratto di servizio  e  di  quanto  stabilito
nella Carta della qualita'  dei  servizi,  svolto  sotto  la  diretta
vigilanza  dell'ente   affidante,   con   la   partecipazione   delle
associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di  osservazioni
e proposte da parte di ogni singolo  cittadino  che  puo'  rivolgersi
allo scopo sia all'ente affidante, sia ai gestori  dei  servizi,  sia
alle associazioni dei consumatori; 
      b) l'istituzione  di  una  sessione  annuale  di  verifica  del
funzionamento dei servizi tra ente affidante, gestori dei  servizi  e
associazioni dei consumatori nella quale si dia  conto  dei  reclami,
nonche' delle  proposte  e  osservazioni  pervenute  a  ciascuno  dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini. 
    2. Il soggetto erogatore rileva il grado di raggiungimento  degli
standard,  al  fine  del  continuo  miglioramento  del  servizio,  ed
utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle  prestazioni,  per
definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. 
    3.  I  risultati  conseguiti  (livelli  di  qualita'  raggiunti),
rispetto   agli    obiettivi,    sono    pubblicati    periodicamente
(comunicazione  attraverso  sito  web,  consulta   della   mobilita',
opuscoli ecc.), affinche' gli utenti  e  gli  organismi  preposti  al
monitoraggio della qualita' del servizio possano verificare il  grado
di  raggiungimento  degli  standard  generali  prefissati,  ossia  il
livello di qualita' del servizio  conseguito  in  rapporto  a  quanto
promesso nella Carta della qualita' dei servizi. 
    4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti  erogatori  sono
tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre all'Amministrazione
vigilante sui risultati conseguiti nel precedente  esercizio,  con  i
contenuti  previsti  dalla  Carta  della  qualita'  dei  servizi.  La
relazione e' sottoposta alla Consulta ed e' resa pubblica. 
    5. La Regione  Campania,  attraverso  l'Agenzia  campana  per  la
mobilita' sostenibile (AcaM), di  cui  all'articolo  21  della  legge
regionale 3/2002, promuove il miglioramento continuo  della  qualita'
attraverso: 
      a) l'attivita' di guida e supporto alla  redazione  e  gestione
della Carta della qualita' dei servizi; 
      b) la disponibilita' della Consulta regionale per la  mobilita'
per la partecipazione ed ascolto delle associazioni dei consumatori.