Art. 6 Monitoraggio e aggiornamento della Carta della qualita' dei servizi 1. I soggetti erogatori attivano: a) un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualita' dei servizi, svolto sotto la diretta vigilanza dell'ente affidante, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che puo' rivolgersi allo scopo sia all'ente affidante, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; b) l'istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente affidante, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonche' delle proposte e osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. 2. Il soggetto erogatore rileva il grado di raggiungimento degli standard, al fine del continuo miglioramento del servizio, ed utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni, per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. 3. I risultati conseguiti (livelli di qualita' raggiunti), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati periodicamente (comunicazione attraverso sito web, consulta della mobilita', opuscoli ecc.), affinche' gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualita' del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati, ossia il livello di qualita' del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella Carta della qualita' dei servizi. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre all'Amministrazione vigilante sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dalla Carta della qualita' dei servizi. La relazione e' sottoposta alla Consulta ed e' resa pubblica. 5. La Regione Campania, attraverso l'Agenzia campana per la mobilita' sostenibile (AcaM), di cui all'articolo 21 della legge regionale 3/2002, promuove il miglioramento continuo della qualita' attraverso: a) l'attivita' di guida e supporto alla redazione e gestione della Carta della qualita' dei servizi; b) la disponibilita' della Consulta regionale per la mobilita' per la partecipazione ed ascolto delle associazioni dei consumatori.